Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La sentenza 238 del 2014 stabilisce che le consuetudini internazionali non possono prevalere sui principi supremi del sistema costituzionale italiano.
  • Le fonti consuetudinarie sono soggette a verifica di costituzionalità solo se formate dopo l'entrata in vigore della Costituzione italiana.
  • L'adeguamento automatico delle consuetudini internazionali è limitato, per non violare i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.
  • La Corte costituzionale non ha competenza per valutare norme di diritto internazionale, come l'immunità degli stati dalla giurisdizione civile.
  • Le consuetudini internazionali possono derogare a leggi ordinarie, ma devono rispettare i principi inderogabili della Costituzione italiana.

Indice

  1. Consuetudini internazionali e norme nazionali
  2. Legittimità costituzionale delle fonti consuetudinarie
  3. Prevalenza delle consuetudini internazionali
  4. Immunità degli stati e diritto internazionale
  5. Deroghe alle leggi ordinarie

Consuetudini internazionali e norme nazionali

Le consuetudini internazionali possono prevalere sulle norme nazionali sulla base dei limiti sanciti dalla sentenza 238 del 2014, la quale stabilisce che esistono alcuni principi, che attengono ai valori supremi del nostro ordinamento, che non possono essere messi in discussione nemmeno dalle consuetudini internazionali.

Legittimità costituzionale delle fonti consuetudinarie

Nella fattispecie, tramite questa sentenza la Corte ha valutato la legittimità costituzionale delle fonti consuetudinarie, stabilendo che esse sono suscettibili di verifica di costituzionalità solo nel caso in cui esse si siano formate in seguito all’entrata in vigore della Costituzione. Esaminando, in particolare, la legittimità dell’ordine di esecuzione della legge 804 del 1967 (art. 31) ai sensi delle norme consuetudinarie di diritto internazionale.

Prevalenza delle consuetudini internazionali

Il giudizio di legittimità è stato considerato in riferimento alla suddetta fonte fatto: la Corte ha stabilito il prevalere della consuetudine internazionale sulla disposizione interna, precisando che, in generale, il meccanismo di adeguamento automatico delle fonti consuetudinarie internazionali all’ordinamento interno (ex art. 10 Cost) non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, operando in un sistema fondato sulla sovranità popolare e sulla rigidità della Costituzione.

Immunità degli stati e diritto internazionale

La Corte ha dichiarato che la questione di legittimità costituzionale della norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento della fonte consuetudinaria sull’immunità degli stati dalla giurisdizione civile degli altri stati (in merito al giudizio dei crimini di Guerra commessi dalla Germania) non è fondata perché la Corte non può procedere alla valutazione di tale norma, poiché essa è inerente all’ambito del diritto internazionale e dunque esterna dall’ordinamento giuridico interno: uno scrutinio da parte della Corte sarebbe illegittimo ai sensi dell’articolo 134 cost.

Deroghe alle leggi ordinarie

In sintesi, è possibile dire che, sulla base della sentenza 238 del 2014, una fonte consuetudinaria può derogare una legge ordinaria attenendosi sempre ai principi inderogabili della costituzione italiana, che non possono essere valicati.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo delle consuetudini internazionali rispetto alle norme nazionali secondo la sentenza 238 del 2014?
  2. Le consuetudini internazionali possono prevalere sulle norme nazionali, ma non possono mettere in discussione i principi supremi dell'ordinamento italiano.

  3. In quali circostanze le fonti consuetudinarie sono soggette a verifica di costituzionalità?
  4. Le fonti consuetudinarie sono soggette a verifica di costituzionalità solo se si sono formate dopo l'entrata in vigore della Costituzione.

  5. Come si applica il principio di immunità degli stati nel contesto del diritto internazionale?
  6. La Corte ha stabilito che la norma sull'immunità degli stati non è soggetta a valutazione di legittimità costituzionale poiché rientra nell'ambito del diritto internazionale, esterno all'ordinamento giuridico interno.

Domande e risposte

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