Concetti Chiave
- Il Codice penale Zanardelli del 1889 depenalizzava sciopero e serrata, ma permetteva comunque il licenziamento per inadempimento contrattuale.
- Il Codice penale Rocco del 1930 suddivideva la disciplina in settori privato e pubblico, con molte norme poi annullate dalla Corte costituzionale.
- Nel settore privato, lo sciopero e la serrata per fini contrattuali erano considerati reati, puniti con multe e pene più severe per promotori e capi.
- Sciopero e serrata per fini politici comportavano sanzioni più pesanti, inclusa la reclusione, con differenze tra serrata e sciopero.
- L'articolo 504 puniva l'uso di sciopero e serrata per costringere l'autorità, con pene unificate fino a 2 anni di reclusione.
Indice
Evoluzione del codice penale
Il codice penale Zanardelli (1889) aveva depenalizzato lo sciopero e la serrata. Ciononostante, lo sciopero continuava a configurarsi come un inadempimento contrattuale che, anche se non perseguibile penalmente, legittimava il licenziamento in tronco.
La disciplina fu innovata dal successivo Codice penale: c.p. Rocco del 1930. Esso divise la materia in due diversi capitoli: uno relativo al settore privato (artt. 502 e s.s.); l’altro al settore dei pubblici servizi (artt. 330 e 333). La maggior parte di queste disposizioni è stata annullata, in tutto o in parte, dalla Corte costituzionale.
Sanzioni per fini contrattuali
Nel settore privato, l’art. 502 considerava la serrata e lo sciopero dei reati se sono indetti per fini contrattuali, cioè rispettivamente per imporre dall’alto e dal basso patti diversi da quelli stabiliti. Chi violava questa norma era punito con una multa, più alta per il datore che indiceva la serrata. L’art. 511 prevedeva tuttavia il raddoppio della pena per i capi e i promotori dell’azione illecita, affiancata dalla reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Sanzioni per fini politici
L’art. 503 disciplinava invece la serrata e lo sciopero promossi per fini politici. L’azione criminosa era la stessa prevista dall’articolo precedente, ma la sanzione era molto più rilevante: multa superiore a 1000€ e reclusione fino a un anno per la serrata; multa di circa 100€ e reclusione di 6 mesi per lo sciopero.
Coazione alla pubblica autorità
Serrata e sciopero erano puniti non solo quando attuati per un fine politico, ma anche quando erano promossi allo scopo di costringere l’autorità a dare o a omettere un provvedimento: questo reato è disciplinato dall’art. 504, intitolato proprio «coazione alla pubblica autorità». Stavolta la sanzione era unificata per le due fattispecie: reclusione fino a 2 anni. Sciopero e serrata, infine, possono aver luogo per ragioni di solidarietà, cioè per appoggiare rivendicazioni altrui, e per protesta. In questo caso la sanzione è quella prevista dall’art. 502.
Domande da interrogazione
- Quali erano le conseguenze legali dello sciopero e della serrata secondo il Codice penale Rocco del 1930?
- Come venivano puniti lo sciopero e la serrata promossi per fini politici?
- Qual era la sanzione per lo sciopero e la serrata attuati per costringere l'autorità pubblica?
Secondo il Codice penale Rocco del 1930, lo sciopero e la serrata erano considerati reati se indetti per fini contrattuali, con sanzioni che includevano multe e, per i capi e promotori, anche la reclusione.
Lo sciopero e la serrata promossi per fini politici erano puniti con sanzioni più severe rispetto a quelli per fini contrattuali, con multe superiori a 1000€ e reclusione fino a un anno per la serrata, e multa di circa 100€ e reclusione di 6 mesi per lo sciopero.
La sanzione per lo sciopero e la serrata attuati per costringere l'autorità pubblica era la reclusione fino a 2 anni, come disciplinato dall'art. 504 del Codice penale Rocco.