Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Nel trasporto internazionale, il vettore è presunto responsabile per danni a merci a meno che non dimostri cause di esonero.
  • La CMR permette al vettore di esonerarsi dimostrando colpa del destinatario, vizio della merce o caso fortuito.
  • Non è possibile esonerarsi provando un vizio del veicolo, secondo la CMR.
  • La Convenzione di Ginevra del 1956 elenca «rischi particolari», come il trasporto di animali vivi o l'uso di veicoli aperti.
  • Con rischi particolari, la responsabilità è invertita e il destinatario deve provare la colpa del vettore.

Indice

  1. Responsabilità presunta del vettore
  2. Esonero da responsabilità secondo la CMR
  3. Rischi particolari e inversione degli oneri probatori

Responsabilità presunta del vettore

Come in ambito nazionale, anche in quello internazionale vige il regime di responsabilità presunta del vettore: qualora sussistano danni arrecati alle merci trasportate a causa di perdita, avaria o ritardo, il vettore si presume responsabile sulla base del solo fatto del trasporto. Sul vettore grava dunque l’onere di provare l’esistenza di una causa di esonero da responsabilità.

Esonero da responsabilità secondo la CMR

La CMR prevede che il vettore possa esonerarsi da responsabilità provando:

- la colpa del destinatario;

- un vizio proprio della merce (dimostrazione più complessa in giudizio);

- caso fortuito (circostanze inevitabili e imprevedibili).

La CMR prevede altresì che in nessun modo il vettore può esonerarsi da responsabilità provando un vizio del veicolo adoperato per il trasporto.

Rischi particolari e inversione degli oneri probatori

A differenza del Codice civile, la Convenzione di Ginevra del 1956 elenca alcuni eventi denominati «rischi particolari». Si tratta di rischi che possono accompagnare determinate tipologie di trasporto. Tra queste rientrano:

- il trasporto di animali vivi;

- l’utilizzo di veicoli aperti senza tendone.

Se sussiste una delle ipotesi riconducibili ai rischi particolari, in capo al vettore vige una presunzione di non responsabilità: si ha dunque l’inversione degli oneri probatori. Se, ad esempio, animali vivi subiscono danni durante il trrasporto, secondo la CMR il vettore può esonerarsi da responsabilità semplicemente dimostrando la sussistenza del suddetto rischio particolare (cioè che il trasporto aveva ad oggetto animali vivi). Spetta al destinatario l’onere di provare la colpa del vettore.

A differenza di quanto avviene nel regime di responsabilità presunta, dunque, il soggetto terzo (destinatario delle merci) è tutelato in maniera minore rispetto al vettore.

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