Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La riforma del diritto di famiglia del 2012 ha eliminato la distinzione giuridica tra figli nati da coppie sposate e non sposate.
  • Lo status di figlio è presunto in coppie sposate, mentre nelle coppie non coniugate il figlio prende il cognome del genitore che lo riconosce per primo.
  • L'art. 315-bis del codice civile garantisce a tutti i figli gli stessi diritti, inclusi il mantenimento, l'educazione e l'assistenza.
  • I figli minori di 12 anni hanno diritto di essere ascoltati in tutte le procedure che li riguardano.
  • Entrambi i genitori sono responsabili dell'educazione e del mantenimento dei figli, fino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio.

Riforma del diritto di famiglia (2012)

Nell’ambito del diritto di famiglia, la riforma del 2012 ha eliminato l’assenza di relazione giuridica tra i figli e la posizione dei genitori. In ogni caso, lo status di figlio è soggetto ad accertamenti: in presenza di una coppia coniugata lo stato di filiazione è presunto; in caso di coppia non matrimoniale vi sono rilevantissime differenze sul piano dell’individuazione del rapporto (il figlio adotta il cognome del genitore da cui è stato riconosciuto per primo).
In generale, il rapporto filiale consta di un aspetto personale e di un aspetto patrimoniale: l’art.

315-bis del codice civile attribuisce a tutti i figli il medesimo status giuridico. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, assistito dai genitori nel rispetto delle sue capacità e aspirazioni. Il figlio ha inoltre il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto 12 anni ha diritto ad essere ascoltato nell’ambito di tutte le procedure che lo riguardano. Tali prerogative, definite «personali», sono assolutamente preminenti e fondamentali nel novero dei diritti dei figli. Ad essi si affiancano alcuni doveri, con particolare attenzione al dovere di sottostare alle decisioni dei genitori assunte nel loro interesse e contribuire, in relazione alle proprie sostanze e possibilità, di contribuire al mantenimento della famiglia.
Non esiste un momento preciso al verificarsi del quale viene meno l’obbligo di mantenimento dei figli da parte dei genitori: esso perdura certamente fino al raggiungimento della maggiore età, dopo la quale l’obbligo persiste fino al momento in cui il figlio non raggiunga la piena autonomia economica; l’obbligo viene meno in precedenza qualora la mancata autonomia economica sia ascrivibile a una responsabilità del figlio stesso.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale di comune accordo e, pertanto, entrambi sono tenuti a concorrere all’educazione e al mantenimento dei figli.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le principali modifiche introdotte dalla riforma del diritto di famiglia del 2012 riguardo lo status dei figli?
  2. La riforma del 2012 ha eliminato l'assenza di relazione giuridica tra i figli e la posizione dei genitori, attribuendo a tutti i figli lo stesso status giuridico, indipendentemente dal fatto che i genitori siano coniugati o meno.

  3. Quali diritti e doveri sono riconosciuti ai figli secondo l'art. 315-bis del codice civile?
  4. I figli hanno il diritto di essere mantenuti, educati e assistiti dai genitori, di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Hanno anche il diritto di essere ascoltati nelle procedure che li riguardano se hanno compiuto 12 anni. Tra i doveri, devono sottostare alle decisioni dei genitori e contribuire al mantenimento della famiglia in base alle proprie possibilità.

  5. Quando cessa l'obbligo di mantenimento dei figli da parte dei genitori?
  6. L'obbligo di mantenimento perdura fino al raggiungimento della maggiore età e continua fino a quando il figlio non raggiunge la piena autonomia economica, a meno che la mancata autonomia economica sia dovuta a una responsabilità del figlio stesso.

Domande e risposte

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