Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Nel XX secolo, il concetto di Repubblica come insieme di individui ha portato a un cambiamento nel ruolo della famiglia, con l'inclusione delle donne nei settori economici e politici e l'abolizione della potestas maritalis.
  • L'articolo 30 della Costituzione assegna alla famiglia il compito di educare, istruire e mantenere i figli, con deroghe solo in caso di incapacità genitoriale.
  • Oltre ai doveri verso i figli, la famiglia è tenuta a fornire assistenza materiale e morale tra coniugi e prestare alimenti a parenti bisognosi.
  • I diritti e doveri familiari, inizialmente riservati ai matrimoni, si applicano anche alle unioni civili, eccetto per l'obbligo di fedeltà e l'adozione.
  • La legge 76/2016 stabilisce che i termini "coniugi" e "matrimonio" si riferiscono anche alle unioni civili, tranne per aspetti non espressamente richiamati e l'adozione riservata a coppie sposate da almeno tre anni.

Diritti e doveri dei genitori e dei figli

Nella seconda metà del XX secolo si comprese che «la Repubblica non è composta di famiglie, ma di individui, e gli individui hanno tutti uguale diritto. Il sorgere di questa concezione avviò un profondo mutamento della famiglia: basti pensare al progressivo inserimento della donna in tutti i livelli della organizzazione economica e politica della società e all’abolizione della potestas maritalis. La Costituzione esige che tali trasformazioni si attuino, prima che nella legge, nel costume: che esse siano, cioè, trasformazioni accettate dalla coscienza sociale e non imposte autoritativamente.
L’art.

30 Cost. deferisce alla famiglia il compito di allevare la prole, tradotto nel dovere di educare, istruire e mantenere i figli, derogabile solo in caso di incapacità dei genitori. La famiglia è dunque considerata la sede naturale entro la quale formare la personalità del minore. Alla famiglia sono altresì riconosciuti ulteriori diritti e doveri: l’obbligo di assistenza materiale e morale fra i coniugi (art. 143.2 c.c.) e l’obbligo di prestare gli alimenti al parente o all’affine che versa in stato di bisogno.
I suddetti diritti e doveri, inizialmente riconosciuti solo alla famiglia fondata sul matrimonio, trovano oggi applicazione anche nell’ambito delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, disciplinata da norme analoghe a quelle previste per il matrimonio ma con due uniche differenze: l’assenza di obbligo di fedeltà e l’impossibilità di procedere all’adozione.
Il comma 20 della legge 76/2016 (relativa alle unioni civili) costituisce una cosiddetta «clausola di equivalenza». Esso dispone che «al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, i termini «coniugi e matrimonio» presenti all’interno di ogni atto proprio dell’ordinamento sono riferibili anche alle unioni civili e le relative disposizioni sono giuridicamente valide anche per le persone fisiche coniugate tramite unione civile.
La disposizione di cui al comma 20 non si applica alle norme dal Codice civile non richiamate espressamente nella legge 76 e al contenuto della legge 4 maggio 1983 n. 184, la quale regolamenta l’istituto dell’adozione, esclusivamente riservato alle coppie coniugate tramite matrimonio da almeno tre anni.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i principali cambiamenti nella concezione della famiglia nel XX secolo?
  2. Nel XX secolo si è compreso che la Repubblica è composta da individui con uguali diritti, portando a un mutamento della famiglia, come l'inserimento della donna nella società e l'abolizione della potestas maritalis.

  3. Quali sono i doveri principali della famiglia secondo la Costituzione?
  4. La Costituzione assegna alla famiglia il compito di allevare la prole, traducendosi nel dovere di educare, istruire e mantenere i figli, derogabile solo in caso di incapacità dei genitori.

  5. Come vengono applicati i diritti e doveri familiari nelle unioni civili?
  6. I diritti e doveri familiari si applicano anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, con differenze come l'assenza di obbligo di fedeltà e l'impossibilità di adozione, secondo la legge 76/2016.

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