Concetti Chiave
- La prescrizione comporta la perdita di un diritto soggettivo per l'inerzia del titolare prolungata nel tempo stabilito dalla legge.
- L'istituto della prescrizione mira a garantire la certezza dei rapporti giuridici eliminando le incertezze derivanti dalla non azione del titolare.
- Si presume che un lungo periodo di inattività da parte del titolare implichi una rinuncia al diritto.
- Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione; i diritti indisponibili e la proprietà sono eccezioni.
- Diritti come quelli della personalità, di famiglia e di stato sono considerati imprescrittibili.
PRESCRIZIONE.
Definizione di prescrizione
La prescrizione è la perdita di un diritto soggettivo come conseguenza dell'inerzia o del non uso del titolare del diritto medesimo che si protrae per il tempo determinato dalla legge(art.2934 codice civile). Il fondamento dell'istituto è ravvisato in un'esigenza di certezze dei rapporti giuridici. Al fine di eliminare la situazione di incertezza che l'inerzia del titolare del diritto crea, l'ordinamento giuridico presume che se il titolare del diritto ha omesso di esercitarlo per un lungo periodo vi ha rinunciato. Ogni diritto si estingue per prescrizione fanno eccezione i diritti indisponibili e alcuni altri diritti indicati dalla legge, in particolare: la proprietà è imprescrittibile. Sono inoltre imprescrittibili in quanto diritti indisponibili: i diritti della personalità, i diritti di famiglia, i diritti di stato.
