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Concetti Chiave

  • Il fenomeno del doping, iniziato a livello internazionale nel 1969, è contrastato in Italia con un approccio multidisciplinare attraverso la legge 29 novembre 1995 n. 522.
  • L'articolo 586 BIS c.p. include sia le condotte di etero-doping, in cui terzi procurano sostanze, sia di auto-doping, dove l'atleta le assume autonomamente.
  • La normativa sul doping punta a proteggere la salute degli atleti e garantire la correttezza delle competizioni, rendendo il reato plurioffensivo.
  • La somministrazione di sostanze dopanti è equiparata al commercio di medicinali guasti, richiedendo prova dell'idoneità dopante della sostanza.
  • Il reato di doping è considerato istantaneo e si consuma al momento dell'assunzione della sostanza, determinando la competenza del giudice del luogo dell'assunzione.

Indice

  1. Rati in materia di doping
  2. Condotte dell'articolo 586 BIS

Rati in materia di doping

Doping: assunzione di sostante in grado di migliorare le prestazioni atletiche. È un fenomeno che genera un allarme sociale. L’idea del contrastare questo fenomeno nasce a livello internazionale a Strasburgo nel 1969, ratificata in Italia con la l. 29 novembre 1995 n. 522. L’approccio scelto dal nostro legislatore con la legge di attuazione interna è stata una scelta caratterizzata da un approccio multidisciplinare, attraverso le esigenze di prevenzione con quelle di …
Art.
1 co. 2 legge 366 del 2000, che ha definito la somministrazione di sostante e l’adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patto logiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
D. Lgs. n. / I reati in materia di doping vengono ricondotti all’art 586 bis c.p.
Primo comma art. 586 bis: integra la condotta di doping alle condotte di etero-doping (altri che procacciano sostanze all’atleta) ma anche le condotte di auto-doping (assunzione autonoma e volontaria da parte dell’atleta).
Secondo comma: la rilevanza penale si prevede anche per le pratiche mediche, sia per chi somministra sia per chi si sottopone. Queste norme sono strutturate come la norma penale in bianco: detta la regola generale ma rinvia a norme subordinate per alcuni aspetti del precetto. La ratio della disciplina è quella di promuovere la salute psicofisica degli atleti e al contempo assicurare il corretto svolgimento delle competizioni. Quindi da un lato la salute dall’altro un bene oggettivo attinente alla regolarità della competizione. Per questo il reato del doping è considerato un reato plurioffensivo.
In particolare si riteneva in dottrina, che pur essendo presenti entrambi, fosse prevalente la lealtà della competizione e solo in via collaterale la tutela dell’individuo. Ad es. il Coni è legittimato a costituirsi parte civile nei reati di somministrazione di farmaci doping. Un ulteriore scopo, implicito, è quello della tutela patrimoniale degli atleti: questo perché un soggetto dopato che si qualifica in una certa posizione ha dei ritorni economici, anche in termini di immagine e visibilità. Innescando il pericolo di una allocazione delle risorse.

Condotte dell'articolo 586 BIS

La condotta di somministrazione sembra coincidere con la condotta di cui all’art. 453 rubricato “commercio somministrazione di medicinali guasti”; mentre il procurare sembrerebbe includere oltre il semplice acquisto, anche qualsiasi attività di messa a disposizione del prodotto; “favorire dunque” nonostante l’espressione generica, la dottrina preferisce schiudere all’interno della condotta l’osservanza di quei contributi che si risolvono in un apporto psicologico, come rassicurazione di assunzione di un certo farmaco. Sia nell’etero-doping che auto-doping, si richiede che le sostanze modifichino le prestazioni: si richiede la dimostrazione dell’idoneità lesiva cioè, dell’idoneità dopante. Questa è la lettura più conforme al principio di offensività: non c’è reato se non c’è offesa al bene giuridico tutelato.
Ai fini dell’esatto momento consumativo del reato è sorto un dubbio, se si dovesse far riferimento al momento in cui la sostanza entra nell’organismo o quando fa effetto. Secondo la giurisprudenza, il reato avrebbe natura istantanea; quindi, il reato si perfezione nel momento dell’assunzione. Sent. Cass. 39482/2019. La competenza cambia; è competente il giudice territoriale del luogo dove è avvenuta l’assunzione.

Domande da interrogazione

  1. Qual è l'origine del contrasto al fenomeno del doping?
  2. L'idea di contrastare il fenomeno del doping nasce a livello internazionale a Strasburgo nel 1969 ed è stata ratificata in Italia con la legge del 29 novembre 1995 n. 522.

  3. Quali sono le condotte considerate reati in materia di doping secondo l'articolo 586 BIS?
  4. L'articolo 586 BIS include sia le condotte di etero-doping, dove altri procacciano sostanze all'atleta, sia le condotte di auto-doping, dove l'atleta assume autonomamente e volontariamente le sostanze.

  5. Qual è la ratio della disciplina sul doping?
  6. La ratio della disciplina è promuovere la salute psicofisica degli atleti e assicurare il corretto svolgimento delle competizioni, rendendo il reato di doping plurioffensivo.

  7. Qual è la posizione della giurisprudenza riguardo al momento consumativo del reato di doping?
  8. Secondo la giurisprudenza, il reato di doping ha natura istantanea e si perfeziona nel momento dell'assunzione della sostanza.

  9. Qual è il ruolo del Coni nei reati di somministrazione di farmaci doping?
  10. Il Coni è legittimato a costituirsi parte civile nei reati di somministrazione di farmaci doping, evidenziando l'importanza della lealtà della competizione.

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