Concetti Chiave
- La Corte costituzionale italiana richiede che l'esercizio del potere sia determinato nel contenuto e nelle modalità per garantire una copertura legislativa dell'azione amministrativa.
- La riserva di legge si distingue dal principio di legalità e riguarda la distribuzione del potere normativo tra gli organi legislativo ed esecutivo.
- La preferenza di legge deriva dall'art. 5 della legge 2248/1865, imponendo al giudice di disapplicare regolamenti in contrasto con norme di legge superiori.
- Il principio di preferenza di legge è implicitamente riconosciuto dalla Costituzione nelle disposizioni che regolano la funzione legislativa del Parlamento.
- Dal principio costituzionale deriva che le fonti primarie non possono creare fonti concorrenti né elevare fonti secondarie al livello legislativo.
Preferenza di legge e disapplicazione
Secondo la Corte costituzionale italiana, «non è sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa» (così nella sent. 115/2011 di illegittimità della modifica introdotta nel 2008 all’art.
54 del testo unico degli enti locali, che attribuiva ai sindaci un potere di ordinanza in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana anche fuori dei casi di contingibilità e urgenza).La riserva di legge va tenuta distinta dal principio di legalità, che pure di quella è il presupposto. Essa, nelle sue varie declinazioni (assoluta, relativa, rinforzata), è un istituto previsto in molti articoli della Costituzione e concerne la distribuzione del potere normativo fra i vari organi, legislativo ed esecutivo, riservando alla legge (o agli atti aventi forza di legge) l’intervento su determinate materie.
La preferenza di legge è un istituto che trae origine da una delle leggi con cui si procedette all’unificazione del Regno d’Italia: l’art. 5 della l. 2248/1865, all. E (tuttora vigente) obbliga il giudice ordinario a disapplicare il regolamento contrastante con una norma di legge (fonte gerarchicamente superiore all’atto regolamentare). Tale principio è stato recepito implicitamente dalla Costituzione in tutte le disposizioni che disciplinano la funzione legislativa del Parlamento (artt. 70 ss.). Dal fondamento costituzionale del principio discendono due corollari in ordine al sistema delle fonti primarie quale sistema chiuso: la legge e gli atti ad essa equiparati, come si è visto nel capitolo 5, non possono né creare fonti primarie concorrenti, né elevare fonti secondarie a un livello superiore, cioè a livello legislativo.