Concetti Chiave
- La distinzione tra potere costituente e potere costituito è complessa e spesso sfumata, influenzata da fattori storici e politici.
- Il processo costituente è spesso negoziale, coinvolgendo vecchi e nuovi attori politici, come nei paesi dell'Est post-guerra fredda.
- La creazione di una costituzione è raramente un evento unico, ma piuttosto un processo evolutivo con testi provvisori affinati nel tempo.
- Organi costituiti, come le supreme giurisdizioni, possono partecipare al processo costituente, influenzando la sua legittimità e direzione.
- Il potere costituente può essere attivato per riformare una costituzione percepita come inadeguata o per introdurre riforme significative.
Distinzione tra potere costituente e revisione
Non è accettabile il superamento della distinzione tra potere costituente stesso e potere di revisione costituzionale avanzata in dottrina, dal momento che esistono anche nuove costituzioni che segnano il trapasso da una forma di stato all’altra.
Nella pratica non è sempre agevole individuare una netta distinzione fra potere costituente e potere costituito, essenzialmente in ragione di tre fattori:
1) il carattere negoziale del processo costituente (es. paesi dell’Est post guerra fredda in cui i vecchi attori dei regimi pregressi negoziano nuovi assetti democratici con le ex opposizioni politiche);
2) l’atto costituente raramente viene creato da un unico organo in un solo momento (es. stati Est post guerra fredda, stati dell’Africa del sud e dell’America latina dopo sgretolamento progressivo delle autocrazie militari vedono susseguirsi testi costituzionali provvisori via via affinati fino al testo definitivo);
3) la co-partecipazione di organi costituiti al processo costituente (es. Sudafrica, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca dove le supreme giurisdizioni si sono trovate a pronunciarsi circa la legittimità di atti costituenti ancora transitori rispetto ai principi democratici ancora in fase di costituzionalizzazione).
Tipologie di formazione costituzionale
La formazione della costituzione può essere di tre tipi: formazione interna, formazione esterna e formazione internazionalmente guidata.
Il potere costituente può essere attivato in diversi contesti: nel caso in cui un testo costituzionale venga ritenuto inadatto a rappresentare i principi cardine del costituzionalismo (separazione dei poteri, sovranità popolare, uguaglianza, proporzionalità, ecc. o nell’ipotesi di una riforma costituzionale.