Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il contratto di pegno nel diritto classico è bilaterale imperfetto e prevede che un bene sia consegnato a garanzia di un obbligo.
  • Il creditore pignoratizio deve restituire il bene una volta che l'obbligazione è adempiuta, senza farne uso, pena il furto.
  • La "lex commissoria" originariamente permetteva al creditore di appropriarsi del bene, ma fu successivamente modificata a favore della vendita e restituzione del superfluo al debitore.
  • Il debitore ha un'obbligazione eventuale per spese e danni, mentre il creditore è responsabile per perimento o deterioramento del bene.
  • Il pegno Gordiano, introdotto dall'imperatore Gordiano, permetteva al creditore di trattenere il pegno per rapporti obbligatori ulteriori non garantiti.

Indice

  1. Pignus datum nel diritto classico
  2. Pegno Gordiano

Pignus datum nel diritto classico

Il contratto reale di pegno è un contratto bilaterale imperfetto in forza del quale un soggetto, definito oppignorante, consegna un altro soggetto, definito creditore pignoratizio, un bene a garanzia di un precedente rapporto intercorrente tra le due parti. Con la datio rei, il creditore pignoratizio si impegna a restituire il bene nel momento in cui l’obbligazione garantita sia stata adempiuta.

Il creditore pignoratizio è considerato possessore della cosa e, pertanto, è munito di difesa interdittale. Egli non può fare uso di essa in alcun modo, commettendo furto nel caso contrario.
In epoca romana, vigeva inizialmente il principio in base al quale il creditore pignoratizio, qualora il debitore fosse inadempiente, poteva fare sua la cosa: tale ragionamento era basato sulla cosiddetta «lex commissoria», che garantiva l’acquisizione, da parte del creditore pignoratizio, della proprietà del bene. In seguito, tale principio fu osteggiato perché non fu ritenuto giusto che il creditore pignoratizio potesse far sua la res nel caso in cui essa avesse un valore molto superiore dell’obbligazione garantita. Alla fine prevalse il principio secondo cui il creditore pignoratizio dovesse vendere il bene e, qualora il denaro ottenuto superasse la corresponsione prevista dall’obbligazione, egli dovesse restituire al debitore il superflum.
Al creditore pignoratizi è concessa un’actio in factum diretta. In capo al debitore oppignorante, il sorgere dell’obbligazione è meramente eventuale, poiché questi può essere tenuto, nei confronti del creditore pignoratizio, per le spese sostenute e per i danni causati alla res pignoraticia (in tal caso, al creditore pignoratizio è concesso un’actio in factum contraria). Sul creditore pignoratizio grava una responsabilità in ordine al perimento o al deterioramento della cosa consegnatagli in pegno. Sotto questo profilo le fonti parlano di due responsabilità: per colpa e per custodia (come indicato, ad esempio, in un passo di Ulpiano). Le Istitutiones di Giustiniano parlano però esclusivamente di responsabilità per colpa.

Pegno Gordiano

Il pegno Gordiano prende il suo nome dall’imperatore Gordiano, il quale lo introdusse. Esso prevedeva che il creditore pignoratizi avesse la facoltà di trattenere il pegno anche nel caso in cui l’obbligazione garantita fosse stata estinta, ma qualora esistessero ulteriori rapporti obbligatori fra lui e l’oppignorante non ancora soddisfatti e non garantiti dal pegno.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la funzione principale del contratto di pegno nel diritto classico?
  2. Il contratto di pegno serve come garanzia per un rapporto obbligatorio preesistente, dove il creditore pignoratizio riceve un bene dall'oppignorante e si impegna a restituirlo una volta adempiuta l'obbligazione garantita.

  3. Come è cambiato il principio della "lex commissoria" nel tempo?
  4. Inizialmente, la "lex commissoria" permetteva al creditore pignoratizio di acquisire la proprietà del bene in caso di inadempienza del debitore. Tuttavia, questo principio fu modificato per evitare ingiustizie, stabilendo che il creditore dovesse vendere il bene e restituire al debitore l'eventuale eccedenza rispetto all'obbligazione.

  5. Cosa prevede il pegno Gordiano introdotto dall'imperatore Gordiano?
  6. Il pegno Gordiano consente al creditore pignoratizio di trattenere il pegno anche dopo l'estinzione dell'obbligazione garantita, se esistono altri rapporti obbligatori non soddisfatti tra lui e l'oppignorante.

Domande e risposte

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