Concetti Chiave
- Il Parlamento si riunisce in seduta comune solo in casi specifici previsti dalla Costituzione, derogando al principio del bicameralismo.
- Le funzioni del Parlamento in seduta comune sono principalmente elettive, come l'elezione e giuramento del Presidente della Repubblica e la messa in stato d'accusa.
- Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente della Camera e segue il regolamento della Camera, ma può adottare norme proprie.
- Il Presidente della Camera indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, mentre il Presidente del Senato svolge le funzioni presidenziali in caso di impedimento.
- Il Parlamento in seduta comune è considerato un collegio imperfetto, non autorizzato a discutere prima di decidere su questioni elettive, ma la discussione è necessaria per le funzioni accusatorie.
Il comma 2 dell’art 55 Cost. prevede che, nei soli casi previsti dalla stessa Costituzione, il Parlamento si riunisce in seduta comune. La seduta comune costituisce una deroga al principio del bicameralismo.
Le funzioni affidate al Parlamento riunito sono indicate in modo tassativo e non si tratta di funzioni legislative, ma di funzioni di diversa natura, prevalentemente elettivo.
Elezioni e giuramento del Presidente della Repubblica ARTT. 83 e 91 COST
Messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica ART.
Elezione di un terzo dei membri del CSM ART 104 COST.
Compilazione elenco 45 cittadini da indicare come giudici ai fini del giudizio d'accusa del Presidente della Repubblica ART. 135 COST
Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente della Camera e l’ufficio di presidenza è parimenti quello della Camera. Si applica il regolamento della Camera, ma ciò non esclude che l’organo possa dotarsi di norme proprie poiché si ritiene che il Parlamento in seduta comune sia un organo a sé stante, cui viene attribuita un autonoma potestà regolamentare.
A norma degli ARTT. 85 e 86 COST, il Presidente della Camera indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, ciò risponde alla volontà emersa in Assemblea Costituente, di creare un perfetto equilibrio fra i Presidenti dei due rami del Parlamento. Infatti, il Presidente del Senato esercita le funzioni di Presidente della Repubblica in caso che Egli non possa adempierle.
Si ritiene inoltre che il Parlamento in seduta comune sia un collegio imperfetto, cioè che non sia legittimato a discutere prima di decidere. Mentre è ammissibile che l’organo sia chiamato a discutere su questioni di carattere preliminare o pregiudiziale, diversa è l’ipotesi in cui si svolgono funzioni elettorali.
Infatti, non appare opportuna la discussione sui candidati alla carica di Presidente della Repubblica, di Giudice Costituzionale, di membro laico del CSM, perché, così facendo, si rischierebbe di delegittimare i soggetti chiamati a ricoprire ruoli istituzionali di garanzia. Il discorso è diverso per ciò che concerne la competenza accusatoria, rispetto alla quale la discussione si pone quale condizione imprescindibile per giungere alla decisione finale.
Domande da interrogazione
- Quali sono le funzioni principali del Parlamento in seduta comune secondo la Costituzione?
- Chi presiede il Parlamento in seduta comune e quale regolamento si applica?
- Perché il Parlamento in seduta comune è considerato un collegio imperfetto?
Le funzioni principali del Parlamento in seduta comune, come indicato dalla Costituzione, sono prevalentemente di natura elettiva e non legislative. Queste includono l'elezione e il giuramento del Presidente della Repubblica, la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica, l'elezione di un terzo dei membri del CSM, e la compilazione di un elenco di 45 cittadini per il giudizio d'accusa del Presidente della Repubblica.
Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente della Camera, e si applica il regolamento della Camera. Tuttavia, l'organo può dotarsi di norme proprie, poiché è considerato un organo a sé stante con un'autonoma potestà regolamentare.
Il Parlamento in seduta comune è considerato un collegio imperfetto perché non è legittimato a discutere prima di decidere, specialmente in funzioni elettorali. La discussione è ammessa solo su questioni preliminari o pregiudiziali, mentre per le funzioni elettorali, come l'elezione del Presidente della Repubblica, la discussione sui candidati non è opportuna per evitare di delegittimare i soggetti chiamati a ricoprire ruoli istituzionali di garanzia.