Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La terminologia giuridica ha origini antiche, risalenti al diritto romano, e il suo significato si è evoluto nel tempo.
  • Il diritto privato regola i rapporti tra privati, mentre il diritto pubblico riguarda i rapporti che coinvolgono lo Stato o enti pubblici.
  • I rapporti tra privati non possono che essere regolati dal diritto privato, come nel caso di relazioni tra proprietari e inquilini o tra datori di lavoro e lavoratori.
  • I rapporti che coinvolgono lo Stato o enti pubblici possono essere sia di diritto privato che di diritto pubblico.
  • Il diritto privato si concentra sulla protezione di interessi particolari, mentre il diritto pubblico tutela l'interesse generale della collettività.

Indice

  1. Evoluzione della terminologia giuridica
  2. Interessi particolari e generali

Evoluzione della terminologia giuridica

La terminologia giuridica è antica, risale al diritto romano; ma il suo significato è più volte mutato nel corso del tempo, e sarebbe vano ricercarne il significato attuale nel senso comune dei concetti di «privato» e di «pubblico».
Solo in via di prima approssimazione si può dire, ripetendo l'insegnamento tradizionale, che diritto privato corrisponde a diritto che regola i rapporti fra privati e che diritto pubblico equivale a diritto che regola i rapporti ai quali partecipa lo Stato, o altro ente pubblico.

Di vero, in un simile criterio di distinzione, c'è solo questo, che i rapporti fra privati non possono essere regolati se non dal diritto privato (così, per intenderci, i rapporti fra il signor A e il signor B, fra il proprietario A e l'inquilino B, fra l'imprenditore A e il lavoratore B e così via).

Non si può dire, invece, che i rapporti ai quali partecipa lo Stato, o altro ente pubblico, siano regolati sempre e soltanto dal diritto pubblico: essi possono essere tanto rapporti di diritto privato quanto rapporti di diritto pubblico.

Interessi particolari e generali

Ancora in via di prima approssimazione si può dire, ripetendo i termini della distinzione tracciata dai Romani, che il diritto privato attiene alla protezione di interessi particolari (l'«utilità dei singoli», dicevano i Romani) e che il diritto pubblico protegge l'interesse generale della collettività (la «prosperità di Roma», secondo le fonti romane). Di vero, anche qui, c'è solo questo: allo Stato, e agli altri enti pubblici, si chiede di realizzare l'interesse generale, e solo ai privati è lecito soddisfare interessi particolari.

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