Concetti Chiave
- Il diritto agli alimenti spetta a chi è in stato di bisogno e riguarda il necessario per la vita; per i minori include educazione e istruzione.
- Il diritto agli alimenti può essere richiesto a coniuge, figli, discendenti prossimi, genitori, nonni, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle.
- L'obbligo alimentare può finire tra affini se il richiedente si risposa o muore il coniuge da cui deriva l'affinità.
- Gli obbligati possono scegliere tra corrispondere un assegno o ospitare l'alimentando; in presenza di più obbligati, ciascuno contribuisce pro quota.
- Il diritto agli alimenti è personale, indisponibile e imprescrittibile, estinguendosi solo con la morte dell'obbligato.
Indice
Diritto agli alimenti
Chi versa in stato di bisogno, cioè non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, ha il diritto di chiedere i mezzi di sussistenza (i cosiddetti «alimenti») ai membri della propria famiglia, anche qualora il sussistere di questo stato derivi da cause a lui imputabili. Tale diritto è limitato a ciò che è necessario per la vita ( vitto, alimentazione, vestiario, abitazione), ma se si tratta di minori esso si estende all’educazione e all’istruzione, con esclusione del mantenimento.
Qualora lo stato di bisogno derivante da cause imputabili al richiedente continui, il giudice può disporre, ex art. 440, una riduzione degli alimenti.
Obblighi e priorità familiari
Secondo un criterio ordinatorio, il diritto agli alimenti può essere richiesto al coniuge o alla persona in unione civile, ai figli (naturali, legittimi o adottivi) o in loro mancanza ai discendenti più prossimi (i nipoti), ai genitori o in loro mancanza ai nonni, a generi e nuore, ai suoceri, ai fratelli o alle sorelle (tenuti anche alle spese per l’educazione e l’istruzione qualora il richiedente sia minorenne).
Tra affini, l’obbligo agli alimenti cessa qualora il richiedente concluda nuove nozze o in caso di morte del coniuge da cui l’affinità deriva. In generale, i famigliari possono sottrarsi dal dovere di prestazione alimentare provando la loro impossibilità economica (art. 438).
Condizioni e obblighi del donatario
Se il richiedente aveva donato propri beni, l’obbligo alimentare ricade dapprima sul donatario, il quale deve gli alimenti a prescindere dalle proprie condizioni economiche.
In generale, l’obbligato può scegliere se corrispondere un assegno all’alimentando o se mantenerlo presso la propria abitazione (art. 443). In caso di obbligati concorrenti, ciascuno concorre in proporzione alle proprie condizioni economiche: fra questi, dunque, vi è parziarietà (ognuno è tenuto pro quota), non solidarietà.
Talvolta, al contrario, può accadere che più persone vantino il diritto agli alimenti nei confronti del medesimo obbligato: qualora questi non sia in grado di provvedere ai bisogni di ciascuno degli alimentandi, la valutazione è deferita al giudice.
Caratteristiche del diritto agli alimenti
Il diritto agli alimenti è definito «personalissimo»: è indisponibile, irrinunciabile e imprescrittibile e si estingue solo con la morte dell’obbligato.
Domande da interrogazione
- Chi ha diritto di richiedere gli alimenti e a chi possono essere richiesti?
- Quali sono le condizioni che possono limitare o escludere l'obbligo di prestare gli alimenti?
- Come viene determinata la quota di alimenti in caso di più obbligati o più richiedenti?
Chi è in stato di bisogno può richiedere gli alimenti ai membri della propria famiglia, come il coniuge, i figli, i genitori, e altri parenti secondo un ordine specifico.
L'obbligo può essere limitato se lo stato di bisogno è imputabile al richiedente, o escluso se i familiari dimostrano impossibilità economica o se il richiedente si risposa o il coniuge da cui deriva l'affinità muore.
In caso di più obbligati, ciascuno contribuisce in proporzione alle proprie condizioni economiche. Se ci sono più richiedenti, il giudice valuta la situazione se l'obbligato non può provvedere a tutti.