Concetti Chiave
- I vettori di passeggeri devono trasportare persone con disabilità o mobilità ridotta, come stabilito da regolamenti europei.
- I passeggeri disabili hanno diritto a un trasporto senza rifiuto e a ricevere assistenza gratuita dal vettore.
- Il vettore deve garantire la sicurezza del passeggero disabile durante salita, permanenza e discesa.
- Il bagaglio è definito come gli effetti personali che il passeggero porta con sé in viaggio, secondo il codice civile.
- La giurisprudenza discute se strumenti di lavoro possono essere considerati "cose personali" nel contesto del bagaglio.
Obblighi verso passeggeri con disabilità
Negli ultimi anni, il vettore di passeggeri è stato gravato di un’ulteriore obbligazione accessoria posta a tutela di una particolare categoria di passeggeri: oggi egli è obbligato a trasportare passeggeri con disabilita o amobilità ridotta. Tale obbligo non è stato introdotto dal Codice della navigazione, bensì da appositi regolamenti europei. In particolare oggi il passeggero disabile risulta titolare di due diritti fondamentali:
- egli gode di un vero e proprio diritto al trasporto (in passato, molte compagnie aeree avevano rifiutato l’imbarco di persone disabili);
- il passeggero disabile ha diritto a ricevere assistenza dal vettore senza costi aggiuntivi: il vettore deve predisporre tutte le misure idonee a consentire la salita, la permanenza e la discesa del passeggero in condizioni di assoluta sicurezza e senza pretendere il pagamento di un corrispettivo ulteriore.
Definizione e trasporto del bagaglio
In generale, il vettore è tenuto a trasportare, oltre alla persona del passeggero, anche ill bagaglio a seguito del passeggero. La definizione normativa di bagaglio è contenuta nel codice civile (art. 1681). Il suddetto articolo definisce il bagaglio come l’insieme delle cose personali che il passeggero porta con sé durante il viaggio. La dottrina e la giurisprudenza hanno cercato di chiarire il concetto di «cose personali»: con quest’espressione si indica l’insieme degli effetti personali del passeggero (indumenti, denaro, souvenir acquistati nel corso del viaggio, ecc.). Dottrina e giurisprudenza si sono inoltre chiesti se possano rientrare nella nozione di «cose personali» anche strumenti di lavoro del passeggero quali computer, tablet, contratti e documenti di lavoro vari. In materia sono stati accolti due orientamenti tra di loro diversi.