Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Due modelli di stato liberale: anglosassone con pluralismo istituzionale e federalismo, e francese con unitarietà e sovranità dell'assemblea rappresentativa.
  • Principi fondamentali dello stato liberale: eguaglianza, libertà negative e diritto alla separazione dei poteri.
  • Lo stato liberale è uno stato di diritto, con limiti giuridici all'esercizio del potere per proteggere i cittadini.
  • I diritti garantiti vietano l'intervento politico nella sfera privata, assicurando libertà civili e politiche.
  • Le norme istituzionali devono essere seguite rigorosamente, con deroghe possibili solo in situazioni di stato di necessità.

Modelli di Stato liberale

È possibile individuare due modelli di stato liberale: il primo di derivazione anglosassone, che emerge dallo sviluppo della costituzione consuetudinaria inglese e dal contributo della rivoluzione americana, caratterizzato da pluralismo istituzionale e tendenza al federalismo, in cui il giudice può porsi anche come creatore del diritto; il secondo di derivazione francese, destinato a influenzare il costituzionalismo europeo continentale (e italiano), in cui domina il concetto di nazione unitaria, la sovranità è esercitata attraverso una assemblea rappresentativa e la legge può solo essere interpretata dai giudici.
Lo stato liberale si fondava su alcuni principi, considerati supremi e invalicabili:
- il principio di eguaglianza, affermatosi come reazione ai privilegi ereditari nobiliari;
- le libertà negative, cioè diritti civili posti a tutela dei cittadini dagli abusi del potere politico;
- libertà di pensiero, di domicilio, di espressione…), diritti politici (libertà di associazione, di manifestazione, di riunione…).
- principio della separazione dei poteri.

Una volta legalmente garantiti tali diritti comportano il divieto per il potere politico di intervento nella sfera privata.
Lo stato liberale è definito stato di diritto perché prevede limiti giuridici istituzionalizzati all’esercizio del potere, posti soprattutto a tutela dei governati.

L’intervento dei governanti si muove sempre nel quadro istituzionale preesistente che fissa regole astratte, generali e predeterminate cui doversi conformare nell’esercizio delle funzioni. La discrezionalità (il potere finalizzato al raggiungimento degli scopi) non può mai risolversi in arbitrio. Tutta l’attività istituzionale è disciplinata da norme precedenti e inderogabili, secondo il principio di legalità. L’unica deroga ammissibile si ha nel caso dello stato di necessità, quando le esigenze di salvaguardia della Costituzione impongono la deroga delle garanzie e dei limiti da essa stessa previsti.

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