Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il mobbing richiede la dimostrazione di un nesso di causalità tra comportamenti persecutori e danni subiti, oltre all'intento di nuocere.
  • Il mobbing verticale coinvolge atti legittimi come demansionamenti o trasferimenti, che diventano illeciti se accompagnati da fini vessatori.
  • Il lavoratore vittima di mobbing ha diritto a un risarcimento per violazione dell'articolo 2087 c.c., con responsabilità contrattuale diretta o indiretta.
  • Il mobbing può essere aggravato da molestie sessuali, ampliando la gravità delle situazioni sul luogo di lavoro.
  • Lo "straining" è una forma attenuata di mobbing, caratterizzata da azioni lesive senza continuità, ma comunque dannose per l'integrità personale.

Indice

  1. Requisiti legali del mobbing
  2. Mobbing verticale e atti illeciti
  3. Risarcimento e responsabilità contrattuale

Requisiti legali del mobbing

Affinché il mobbing sia giuridicamente contestabile, in fase giurisprudenziale deve essere dimostrato il nesso di causalità fra le condotte persecutori e il danno subito dalla vittima. Bisogna inoltre dimostrare l’elemento soggettivo, cioè l’intento dell’imputato di ledere la persona cui il mobbing è diretto.

Mobbing verticale e atti illeciti

Il mobbing verticale, in quanto posto in essere dal datore di lavoro, è considerato particolarmente grave. Nella maggior parte dei casi, esso consta di atti già il legittimi sulla base delle regole disciplinari del contratto di lavoro, come un demansionamento, un trasferimento o persino il licenziamento. Questi atti, di per sé illeciti, costituiscono mobbing quando risultano affiancati da un fine vessatorio. Ad esempio, un demansionamento non è sempre mobbing, ma viene considerato tale se ad esso si aggiungono ulteriori comportamenti aggravanti, come il ritiro di un benefit, che lasciano intendere una strategia persecutoria nei riguardi del dipendente oggetto delle suddette restrizioni. Possono costituire mobbing persino atti in sé legittimi, come l'effettuazione di più visite mediche su un lavoratore in malattia, la cui reiterazione sia considerata vessatoria.

Risarcimento e responsabilità contrattuale

Se l'illecito viene accertato dal giudice, il lavoratore ha diritto al risarcimento dei danni per violazione dell'articolo 2087 c.c., quindi per responsabilità contrattuale. Questa può essere diretta, se il mobbing è verticale, o indiretta, in caso di mobbing orizzontale.
Talvolta, le fattispecie in cui ricorre il mobbing possono essere aggravate dalle molestie sessuali sul luogo di lavoro.

Infine, negli anni recenti la giurisprudenza ha ammesso l’illiceità del cosiddetto «straining». Si tratta di una forma attenuata di mobbing, considerata tale perché in essa non si riscontra la continuità delle azioni vessatorie, le quali sono comunque lesive di beni come l'integrità fisica e morale.

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