Concetti Chiave
- Il matrimonio si classifica in civile, concordatario e religioso, ognuno con specifiche norme giuridiche e modalità di celebrazione.
- I requisiti per contrarre matrimonio includono la maggiore età, la capacità di intendere e volere, e l'assenza di vincoli di parentela.
- Un matrimonio civile può essere nullo per mancanza di requisiti essenziali, vizi del consenso o simulazione del matrimonio.
- Entrambi i coniugi hanno obblighi reciproci come fedeltà, assistenza morale e materiale, e coabitazione, con possibilità di separazione in caso di violazione.
- Il regime patrimoniale prevede comunione legale dei beni, separazione dei beni o comunione convenzionale, con specifiche esclusioni e modalità di gestione.
Indice
Tipi di matrimonio
Il matrimonio viene disciplinato dal diritto sia come un atto giuridico (atto umano), sia come un rapporto giuridico (insieme di regole).
Si distingue:
• MATRIMONIO CIVILE: disciplinato interamente dalla legge italiana, sia come atto sia come rapporto giuridico.
Viene celebrato dal sindaco o da un suo delegato.
• MATRIMONIO CONCORDATARIO: disciplinato dal diritto canonico come atto e dal diritto italiano come rapporto giuridico.
È nato con i concordati dei Patti Lateranensi (1929) Viene celebrato dal sacerdote e per produrre gli effetti civili, occorre che:
- Vengano letti gli articoli 143, 144 e 147 c.c.;
- Venga trascritto nei registri dello stato civile.
La sentenza della Sacra Rota che dichiara la nullità del matrimonio è efficace anche nell’ordinamento italiano.
• MATRIMONIO RELIGIOSO: disciplinato interamente dal diritto canonico, sia come atto sia come rapporto.
Non ha valore per la legge italiana.
Requisiti e nullità del matrimonio
I requisiti essenziali affinché due persona possano sposarsi sono:
• Maggiore età;
• Capacità d’intendere e di volere;
• Libertà di Stato: entrambi gli sposi non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
• È REATO la bigamia;
• Non vi siano stretti vincoli di parentela fra gli sposi;
• L’atto di matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni all’albo del Comune e devono rimanere affisse per 8 giorni e durante questo periodo può essere richiesto l’annullamento.
Un matrimonio civile è nullo nei seguenti casi:
• Mancanza di uno o più presupposti essenziali richiesti dalla legge;
• Presenza di un vizio del consenso (violenza morale, errore);
• Simulazione di matrimonio.
L’annullamento del matrimonio può essere richiesto da chiunque; nei casi di incapacità naturale, vizi del consenso o simulazione, l’annullamento può essere richiesto soltanto da uno dei coniugi.
La dichiarazione di nullità del matrimonio non è retroattiva e la legge prevede che:
• Il matrimonio produce tutti i suoi effetti giuridici nei confronti dei coniugi in buona fede, fino alla sentenza che pronuncia la nullità di matrimonio;
• Di regola, i figli nati durante il matrimonio si considerano legittimi.
Obblighi e diritti dei coniugi
La riforma del diritto di famiglia ha dato pari dignità sociale all’uomo e alla donna.
Per effetto del matrimonio, entrambi i coniugi hanno l’obbligo di:
• Fedeltà;
• Assistenza morale e materiale;
• Collaborazione nell’interesse della famiglia;
• Coabitazione.
Nel caso in cui un coniuge violi questi obblighi reciproci, il giudice, su richiesta dell’altro coniuge, può addebitare la separazione al coniuge inadempiente.
Cittadinanza e decisioni familiari
Nel caso di matrimonio fra una persona straniera e una italiana:
• Chi sposa un cittadino italiano e risiede già legalmente in Italia da almeno 6 mesi, acquista immediatamente la cittadinanza italiana;
• Chi non risiede ancora in Italia e si sposa, acquista la cittadinanza dopo 3 anni dal matrimonio.
Le decisioni che riguardano l’indirizzo della vita familiare devono essere prese di comune accordo dal marito e dalla moglie.
Quando i coniugi non riescono a trovare un accordo su una determinata questione, ciascuno di loro può chiedere l’intervento del giudice che deve cercare di far raggiungere loro un accordo. In difetto, se il tentativo di conciliazione non riesce, il giudice pronuncia con un provvedimento non impugnabile la soluzione che ritiene più adeguata.
Entrambi i coniugi hanno l’obbligo di contribuire alle spese necessarie per soddisfare i bisogni della famiglia.
La legge afferma espressamente l’equiparazione e la pari dignità del lavoro casalingo rispetto a quello professionale.
Regimi patrimoniali del matrimonio
Di regola, per quanto riguarda i beni acquistati durante il matrimonio, la legge prevede un regime legale di comunione dei beni, ma consente ai coniugi di adottare un diverso regime volontario.
• COMUNIONE LEGALE DEI BENI: entrambi i coniugi diventano contitolari in parti uguali tra loro dei beni acquistati durante il matrimonio.
Fanno parte della comunione legale:
- beni acquistati dai coniugi dopo il matrimonio;
- aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi;
- utili delle aziende acquistate da uno dei coniugi prima del matrimonio, ma gestite da entrambi i coniugi;
- Risparmi di ciascun coniuge.
Rimangono invece esclusi dalla comunione:
- beni acquistati prima del matrimonio;
- beni acquisiti per eredità;
- beni necessari alla professione di uno dei coniugi.
• SEPARAZIONE DEI BENI: ciascun coniuge conserva in modo esclusivo la titolarità e l’amministrazione dei beni che acquista durante il matrimonio.
• COMUNIONE CONVENZIONALE: in un’apposita convenzione matrimoniale redatta come atto pubblico dal notaio, i coniugi possono apportare alcune modificazioni al regime legale della comunione dei beni.
• FONDO PATRIMONIALE: complesso di ben che vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia, per tutta la durata del matrimonio. Non si possono vendere o ipotecare tali beni se non con il consenso dei coniugi e dei figli.
Per i beni che fanno parte della comunione, per gli atti di ordinaria amministrazione basta il consenso di un solo coniuge; per gli atti di straordinaria amministrazione occorre il consenso di entrambi i coniugi.
Scioglimento della comunione
Lo scioglimento della comunione può verificarsi per:
• Adozione di un diverso regime patrimoniale;
• Cessazione del rapporto coniugale;
• Separazione giudiziale dei beni;
• Dichiarazione di fallimento di uno dei coniugi.
Quando la comunione si scioglie, bisogna procedere alla divisione tra i coniugi dei beni e delle passività, che deve essere effettuata inderogabilmente in parti uguali.
Domande da interrogazione
- Quali sono i principali tipi di matrimonio riconosciuti dalla legge italiana?
- Quali sono i requisiti essenziali per contrarre matrimonio?
- In quali casi un matrimonio civile può essere dichiarato nullo?
- Quali sono gli obblighi reciproci dei coniugi dopo il matrimonio?
- Come funziona il regime patrimoniale in un matrimonio?
I principali tipi di matrimonio sono il matrimonio civile, disciplinato dalla legge italiana; il matrimonio concordatario, che combina diritto canonico e diritto italiano; e il matrimonio religioso, regolato esclusivamente dal diritto canonico e privo di valore legale in Italia.
I requisiti essenziali includono la maggiore età, la capacità d’intendere e di volere, la libertà di Stato, l'assenza di vincoli di parentela e la pubblicazione dell'atto di matrimonio, che deve rimanere affissa per 8 giorni.
Un matrimonio civile può essere nullo per mancanza di requisiti essenziali, vizi del consenso o simulazione di matrimonio, e l'annullamento può essere richiesto da chiunque, con alcune limitazioni per i casi di incapacità naturale.
Gli obblighi reciproci includono fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione, con possibilità di separazione addebitata in caso di violazione.
Di regola, si applica la comunione legale dei beni, dove entrambi i coniugi sono contitolari dei beni acquistati durante il matrimonio, ma è possibile optare per la separazione dei beni o una comunione convenzionale tramite convenzione notarile.