Concetti Chiave
- Il matrimonio concordatario ha effetti civili solo se trascritto nel registro dello stato civile entro 5 giorni dalla celebrazione.
- La trascrizione tardiva è possibile su richiesta dei coniugi, senza pregiudicare i diritti di terzi e mantenendo lo stato libero.
- La trascrizione tardiva è imprescrittibile, ma non è consentita se uno dei coniugi è deceduto.
- La trascrizione ritardata si verifica per mancanza di pubblicazioni, regolarizzazione tardiva o colpa dell'Ufficiale di stato civile.
- Il parroco inadempiente non subisce sanzioni civili, ma può avere responsabilità canoniche e danni verso i contraenti.
Matrimonio concordatario: trascrizione tardiva
Affinché il matrimonio concordatario abbia effetti civili, occorre che esso sia trascritto nel registro dello stato civile.
La richiesta di trascrizione all’Ufficiale di stato civile è fatta, per scritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre 5 giorni dalla data di celebrazione.
Entro le 24 ore seguenti, se la celebrazione sia avvenuta regolarmente nel rispetto della normativa, l’Ufficiale di stato civile effettua la trascrizione e ne dà notizia al parroco con la data dell’avvenuta trascrizione (trascrizione tempestiva).
L’art.8 del Nuovo Concordato prevede che la trascrizione del matrimonio possa essere effettuata anche posteriormente (iscrizione tardiva), cioè dopo cinque giorni dalla celebrazione.
In tal caso è necessaria la richiesta dei contraenti o anche di uno di essi, con conoscenza e senza opposizione dell’altro purché entrambi abbiano conservato lo stato libero nel periodo intercorrente fra la celebrazione del matrimonio e la richiesta di trascrizione e senza alcun pregiudizio dei diritti acquisiti in modo legittimo da terzi.
La trascrizione tardiva ha alcuni aspetti particolari:
• si tratta di un diritto imprescrittibile in quanto può essere richiesta in qualsiasi momento
• in caso di morte di uno dei due contraenti la richiesta non è possibile dato che essa può essere inoltrata solo dai due coniugi, o da uno di essi con la conoscenza e senza opposizione dell’altro.
• i contraenti devono aver mantenuto lo stato libero dal momento della richiesta di trascrizione fino a quello della richiesta di trascrizione
• la trascrizione non deve pregiudicare i diritti acquisiti legittimamente da terzi
Ciò che distingue la trascrizione tardiva dalla trascrizione tempestiva è la tardività della trascrizione e non la tardività della trasmissione
Se la trascrizione, invece, è effettuata quando
• la celebrazione del matrimonio canonico non è stata preceduta dalle pubblicazioni
• la trascrizione è effettuata in ritardo per la regolarizzazione dell’atto di matrimonio
• è ritardata per colpa dell’Ufficiale di stato civile
si parla di trascrizione ritardata
Se il parroco è inadempiente e non trasmette l’atto all’Ufficiale di stato civile, questo non comporta, né la nullità della trascrizione, né sanzioni disciplinari nei confronti del Parroco poiché non esiste un rapporto di dipendenza fra quest’ultimo e l’autorità civile.
Semmai il comportamento omissivo del parroco può essere oggetto di responsabilità canoniche e di responsabilità per danni nei confronti dei contraenti.
Domande da interrogazione
- Qual è il requisito fondamentale affinché un matrimonio concordatario abbia effetti civili?
- Cosa succede se la trascrizione del matrimonio concordatario avviene dopo i cinque giorni dalla celebrazione?
- Quali sono le condizioni per la trascrizione tardiva del matrimonio?
- Quali sono le conseguenze se il parroco non trasmette l'atto di matrimonio all'Ufficiale di stato civile?
Il matrimonio concordatario deve essere trascritto nel registro dello stato civile per avere effetti civili.
La trascrizione può essere effettuata tardivamente su richiesta dei contraenti, purché entrambi abbiano mantenuto lo stato libero e senza pregiudicare i diritti acquisiti da terzi.
La trascrizione tardiva è un diritto imprescrittibile, richiede il consenso di entrambi i coniugi, e non deve pregiudicare i diritti di terzi.
L'inadempienza del parroco non comporta la nullità della trascrizione né sanzioni disciplinari, ma può portare a responsabilità canoniche e per danni verso i contraenti.