Concetti Chiave
- La teoria dell'affidamento regola le divergenze tra dichiarazione e volontà nei contratti, stabilendo la validità o invalidità in base alla conoscenza del destinatario.
- La simulazione contrattuale si verifica quando le parti creano un contratto apparente per scopi esterni, ma internamente concordano che non avrà effetti.
- Nella simulazione assoluta, il contratto non produce effetti tra le parti, mentre nella simulazione relativa, il contratto dissimulato produce effetti se rispetta forma e sostanza.
- Per i terzi, la simulazione può essere nulla se pregiudica i loro diritti, ma la tutela dell'affidamento protegge i terzi in buona fede.
- I creditori possono opporsi alla simulazione se pregiudicati, con preferenza data ai creditori chirografari dell'alienante se il loro credito è anteriore all'atto simulato.
La simulazione
Si considera simulato un contratto quando le parti ne documentano la stipulazione al fine di poterlo invocare ai terzi ma sono tra loro d’accordo che gli effetti previsti dall’atto simulato non si devono verificare.
La simulazione si dice assoluta se le parti con i loro accordi si limitano ad escludere la rilevanza del contratto “stipulato”(in realtà la situazione giuridica rimane immutata).
Si dice relativa qualora le parti concordino che nei loro rapporti interni assuma rilevanza un diverso negozio detto dissimulato in quanto celato dal negozio simulato.

Effetti tra le parti
Se la simulazione è assoluta, proprio perché esiste uno specifico accordo tra le parti,la legge concede rilevanza all’intesa simulatoria e stabilisce che il negozio non produce effetti fra le parti.
Se la simulazione è relativa, la legge stabilisce che tra le parti avrà effetto il contratto dissimulato solo se sussisteranno i requisiti di forma e sostanza.
Effetti di fronte ai terzi
Per i terzi interessati a dedurre la simulazioneà l’art 1415 stabilisce che i terzi estranei al contratto simulato, se ne sono pregiudicati, possono farne accertare la nullità.
X i terzi che hanno acquistato diritti dal titolare apparenteà in base alla tutela dell’affidamento, al terzo che sia in buona fede, la simulazione non può essere opposta e l’atto con il quale ha acquistato diritti produrrà i suoi effetti perché posto in essere da un semplice titolare apparente. V. art. 1415 comma 1
Effetti nei confronti dei creditori
I creditori dell’apparente alienante hanno interesse a far valere la simulazione perché ne vengono ad essere pregiudicati, in quanto non possono agire sui beni che solo apparentemente sono usciti dal patrimonio del loro debitore. Essi possono far accertare la simulazione ai sensi dell’art. 1416.
I creditori dell’acquirente simulato hanno un interesse contrario derivante dalla possibilità di espropriare i beni che sono fittiziamente entrati nel patrimonio del loro debitore. Se il credito è garantito da pegno o ipoteca sui beni oggetto dell’apparente alienazione, la simulazione è in opponibile perché ha acquistato un diritto reale sui beni. La simulazione non è opponibile ai creditori del simulato acquirente che abbiano già compiuto in buona fede atti di esecuzione sui beni oggetto dell’acquisto simulato. Viceversa la simulazione è opponibile ai creditori chirografi (non muniti di garanzia reale) che non abbiano avviato un procedimento esecutivo sui beni simulatamene acquistati. In caso di conflitto fra i creditori chirografi del simulato alienante e acquirente, la legge preferisce i creditori chirografi dell’alienante solo se il loro credito è anteriore all’atto simulato. àprevalenza della realtà sull’apparenza.
Domande da interrogazione
- Cosa succede se la dichiarazione in un negozio diverge dall'intento delle parti?
- Che cos'è la simulazione assoluta in un contratto?
- Quali sono gli effetti della simulazione relativa tra le parti?
- Come possono i terzi interessati far valere la simulazione?
- Qual è l'effetto della simulazione nei confronti dei creditori dell'acquirente simulato?
Se la dichiarazione diverge dall'intento delle parti, il negozio è valido se il destinatario era incapace di conoscere tale divergenza; è invalido se il destinatario conosceva la divergenza.
La simulazione assoluta si verifica quando le parti escludono la rilevanza del contratto stipulato, mantenendo immutata la situazione giuridica.
Nella simulazione relativa, il contratto dissimulato avrà effetto tra le parti solo se sussistono i requisiti di forma e sostanza.
I terzi estranei al contratto simulato possono far accertare la nullità del contratto se ne sono pregiudicati, secondo l'articolo 1415.
La simulazione non è opponibile ai creditori del simulato acquirente che abbiano già compiuto in buona fede atti di esecuzione sui beni oggetto dell'acquisto simulato.