Concetti Chiave
- La libertà di associazione è limitata dall'articolo 18, impedendo la creazione di associazioni con scopi vietati dalla legge penale.
- Non è consentito giustificare comportamenti illeciti invocando la libertà di associazione; tali atti restano penalmente punibili.
- È vietata la costituzione di associazioni che perseguono scopi politici tramite organizzazioni militari, come avveniva con le camicie nere fasciste.
- Il divieto si estende alle associazioni segrete, chiarito dalla legge del 1982 che sciolse la loggia massonica B2 per finalità anticostituzionali.
- La legge del 1982 non condanna la segretezza di per sé, ma l'uso di associazioni segrete per scopi contrari ai principi costituzionali.
Indice
Limiti alla libertà di associazione
Il primo comma dell’articolo 18 prevede un limite generale all’esercizio della libertà di associazione: non potrà, in nessun caso, essere istituita un’associazione che si proponga di perseguire «fini vietati ai singoli dalla legge penale». Non è possibile scriminare un atteggiamento penalmente vietato in funzione dell’esercizio di un qualsivoglia diritto: qualora, ad esempio, un soggetto tentasse di giustificare l’assunzione da parte propria di un atteggiamento illecito ai sensi della legge penale adducendo che tale comportamento può essere considerato legittimo nell’ambito dell’esercizio della libertà di associazione, egli non godrebbe di alcuna forma di garanzia giuridica anzi, al contrario, l’illiceità sarebbe considerata, nello specifico caso, un’aggravante.
Divieti specifici per associazioni
Il secondo comma dell’articolo 18 prevede due ulteriori limiti all’esercizio della libertà di associazione. Esso proibisce l’istituzione di associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Il divieto, dunque, non si riferisce all’impossibilità di costituire organizzazioni militari che non perseguono alcun fine politico (si pensi ad esempio all’accademia militare); il divieto riguarda invece qualsivoglia forma di associazionismo che, tramite un’organizzazione di carattere militare, si propone di raggiunger fini politici (si pensi, ad esempio, alla costituzione in età fascista delle camicie nere).
Associazioni segrete e legge del 1982
Il divieto è esteso anche all’istituzione delle associazioni segrete. Per comprendere le implicazioni di tale disposizione bisogna analizzare il concetto giuridico di «associazioni segrete». Tale concetto è stato consolidato tramite l’emanazione di una legge provvedimento del 1982. La legge provvedimento si configura come disposizione particolare in quanto non è generale e astratta, bensì può essere applicata una sola volta e in un caso specifico.
La legge provvedimento del 1982, in particolare, determinò lo scioglimento della loggia massonica B2. Si trattava di un’associazione massonica rigorosamente segreta. Tale segretezza, però, non costituisce di per sé un elemento illegittimo ai sensi della Costituzione. L’illegittimità riguardava invece l’affiliazione in tale associazione di esponenti politici e militari che, attraverso la suddetta associazione, si proponevano di perseguire finalità anticostituzionali.
Domande da interrogazione
- Quali sono i limiti generali all'esercizio della libertà di associazione secondo l'articolo 18?
- Quali sono i limiti specifici all'esercizio della libertà di associazione previsti dal secondo comma dell'articolo 18?
- Qual è stato l'effetto della legge provvedimento del 1982 sulle associazioni segrete?
L'articolo 18 stabilisce che non possono essere istituite associazioni con fini vietati ai singoli dalla legge penale, e qualsiasi comportamento illecito non può essere giustificato come esercizio della libertà di associazione.
Il secondo comma vieta la creazione di associazioni che perseguono scopi politici tramite organizzazioni di carattere militare e proibisce l'istituzione di associazioni segrete.
La legge provvedimento del 1982 ha portato allo scioglimento della loggia massonica B2, poiché l'associazione segreta includeva esponenti politici e militari con finalità anticostituzionali.