Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il licenziamento per ragioni oggettive è legato a decisioni imprenditoriali di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.
  • Anche il licenziamento collettivo rientra nelle ragioni oggettive, ma è regolato separatamente.
  • Il giudice non può interferire con le scelte imprenditoriali, ma deve verificare l'effettività delle motivazioni addotte.
  • Non è necessaria la soppressione dell'attività svolta dal lavoratore per giustificare il licenziamento.
  • È cruciale accertare il nesso di causalità tra le ragioni del datore di lavoro e il licenziamento del dipendente.

Licenziamento per ragioni oggettive

Talvolta il licenziamento può essere giustificato da ragioni oggettive o economiche, cioè inerenti a decisioni dell'imprenditore relative alla ristrutturazione o alla riorganizzazione dell’azienda. In questa fattispecie rientra anche il licenziamento collettivo, che risulta da una pluralità di licenziamenti fondati su ragioni oggettive: esso, però, è disciplinato in maniera autonoma.
I giustificati motivi oggettivi attengono alle scelte imprenditoriali relative alla riduzione o alla modifica della struttura aziendale: si pensi, ad esempio, alla chiusura di un reparto dell’impresa (cui consegue il licenziamento dei relativi detti) o la scelta di distribuire il carico lavorativo fra un numero minore di dipendenti.
In virtù della libertà di iniziativa economica privata, il giudice non può sindacare il merito della scelta imprenditoriale: egli non può impedire al datore di lavoro di effettuare dei licenziamenti per ragioni di responsabilità sociale.

L'imprenditore, infatti, può decidere ad nutum il se, il quanto e il come della propria attività, quindi è libero di ristrutturarla, riorganizzarla o chiuderla.
Come stabilito dalla stessa Cassazione, il giudice deve limitarsi a verificare l’effettività della ragione addotta dal datore. Al licenziamento non deve necessariamente corrispondere la soppressione dell’attività che l’impiegato svolgeva: l’imprenditore può semplicemente scegliere di ridurre il personale destinato alla suddetta attività.
In secondo luogo, il giudice deve accertare il nesso di causalità fra le ragioni addotte dal datore di lavoro e l’effettivo licenziamento del dipendente.
Se, ad esempio, il lavoratore licenziato non era addetto all’unità produttiva soppressa per un giustificato motivo oggettivo, il nesso di causalità non sussiste. Ciò vale anche per l’ipotesi in cui il dipendente era stato destinato all’unità soppressa immediatamente prima del licenziamento.

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