Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'illuminismo penale ha introdotto il principio di legalità, assicurando che le pene siano basate su una norma di legge per garantire proporzionalità tra delitto e punizione.
  • Le pene, seppur predeterminate, possono variare nell'applicazione da parte del giudice, con filosofi come Montesquieu e Beccaria che sostenevano la riduzione dell'interpretazione giudiziale.
  • La reclusione e l'arresto domiciliare sono sanzioni obbligatorie per reati con pene inferiori a 3 anni, escludendo delinquenti abituali o professionali.
  • Le pene accessorie, descritte nell'art. 19 C.P., sono complementari alle pene principali e non possono essere comminate da sole.
  • L'art. 32-bis prevede l'interdizione dagli uffici direttivi per i condannati, limitando la loro capacità di ricoprire ruoli con potere di rappresentanza.

Indice

  1. Il danno sociale e la separazione tra diritto e morale
  2. Il ruolo del giudice secondo Montesquieu e Beccaria
  3. Principio di legalità e proporzionalità delle pene
  4. Pene accessorie e interdizione dagli uffici

Il danno sociale e la separazione tra diritto e morale

In passato, per predeterminare le pene era necessario individuare un criterio che, a priori, potesse distinguere le fattispecie criminose da quelle che non lo sono. Gli illuministi utilizzarono come criterio di identificazione dei fatti punibili il cosiddetto danno sociale, in base al quale meritano di essere punite solo le azioni che arrecano un concreto pregiudizio a diritti altrui. Si separò così la sfera del diritto da quella della morale: gli illuministi criticarono ferocemente tutti i reati che conseguivano alla violazione di precetti religiosi o di regole morali.

Il ruolo del giudice secondo Montesquieu e Beccaria

Tuttavia le pene, per quanto determinate, possono essere applicate in maniera più o meno rigorosa dal giudice. Per questo, Montesquieu affermò che «i giudici dovrebbero essere ridotti a semplici bocche della legge» e Beccaria propose di bandire il criterio interpretativo della ratio legis. Scrisse: «ciascun uomo in tempi differenti ha un punto di vista diverso. Lo spirito della legge sarebbe dunque il risultato di una buona o cattiva logica di un giudice o di una facile o malsana digestione».

Principio di legalità e proporzionalità delle pene

L’illuminismo penale affermò il principio della legalità, in base al quale si può essere puniti solo in forza di una norma di legge.

In questo modo era possibile predeterminare la pena e, quindi, garantire una proporzionalità fra delitto e castigo.
La reclusione e l’arresto domiciliare si espiano presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza denominato domicilio.

L’applicazione delle suddette sanzioni è obbligatoria per i reati puniti con la reclusione o con l’arresto non superiore a 3 anni.

Nota: queste sanzioni non si applicano ai delinquenti abituali, ai delinquenti professionali e ai delinquenti per tendenza.

Vi rientrano le pene incapaci, da sole, di realizzare gli scopi intimidatori e afflittivi della repressione. Per questo è necessario comminarle sempre congiuntamente con altre pene, rispetto alle quali esse sono, appunto, complementari e accessorie.

Pene accessorie e interdizione dagli uffici

Le pene accessorie sono previste dall’art. 19 C.P. rispettivamente per i delitti e per le contravvenzioni.

l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il principio fondamentale dell'illuminismo penale riguardo alla predeterminazione delle pene?
  2. L'illuminismo penale affermò il principio della legalità, secondo cui si può essere puniti solo in forza di una norma di legge, garantendo così una proporzionalità fra delitto e castigo.

  3. Quali sono le caratteristiche delle pene accessorie secondo l'articolo?
  4. Le pene accessorie sono incapaci, da sole, di realizzare gli scopi intimidatori e afflittivi della repressione e devono essere comminate congiuntamente ad altre pene, essendo complementari e accessorie.

  5. Cosa comporta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese secondo l'Art. 19 e Art. 32-bis?
  6. L'interdizione priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, vari ruoli direttivi e rappresentativi all'interno di persone giuridiche e imprese.

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