Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La libertà di riunione e associazione consente ai cittadini di esprimere e sviluppare la propria collettività in vari ambiti, oltre a quello politico.
  • Nonostante le rivoluzioni liberali del Settecento, queste libertà non furono inizialmente tutelate e furono addirittura vietate in Francia per timore di divisioni sociali.
  • Nel XIX secolo, la società si evolve verso una struttura più articolata, includendo sindacati e associazioni, riconosciute poi dalla costituzione del 1948.
  • Le libertà di riunione e associazione sono considerate libertà a esercizio collettivo e sono riservate esclusivamente ai cittadini.
  • La Costituzione garantisce queste libertà tramite legge ordinaria, distinguendole da altri diritti inviolabili estesi a tutti i residenti.

Libertà nello Stato

Esistono diritti che sono considerati, in particolare, nell’ambito dell’impegno politico sebbene non siano strettamente legati a tale contesto. Si tratta della libertà di riunione e di associazione, attraverso le quali ogni cittadino non si limita a vivere la propria esperienza politica; esse, infatti, acquisiscono una funzione polivalente in quanto consentono ai cittadini di manifestare e sviluppare la propria collettività in diversi campi, da quello culturale, artistico o religioso.

Anche in seguito alle rivoluzioni liberali del settecento, le libertà di riunione e associazioni non furono tutelate. Addirittura, tramite l’emanazione di una legge francese, tali libertà vennero vietate poiché si credeva che esse potessero essere lo strumento per mantenere in vita la struttura sociale fondata sulla divisione in classi più o meno abbienti tipica dell’ancien régime. La situazione mutò nel XIX secolo, quando il ceto non rappresenta più una realtà monoclasse, bensì comprende un’accezione più ampia e, pertanto, si articola in sindacati, associazioni e altre formazioni sociali «ove si svolge la personalità del singolo!. Tale concezione fu consolidata nel 1948 per mezzo della carta costituzionale, la quale, ex articoli 17 e 18, valorizza i diritti politici del cittadino.
A differenza degli altri diritti inviolabili, la libertà di riunione e quella di associazione si configurano inevitabilmente quali libertà a esercizio collettivo. La titolarità, inoltre, non è propria di ogni essere umano, bensì solo ed esclusivamente dei cittadini. In tal senso, dunque, tali libertà si configurano come «inviolabili con riserva». Dunque, mentre la titolarità del diritto di voto è estesa a tutti gli individui regolarmente residenti, la Costituzione riconosce e garantisce la libertà di riunione e associazione ai cittadini, prevedendone un’estensione non direttamente tramite vincolo costituzionale, bensì per mezzo della legge ordinaria.

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