Concetti Chiave
- Il datore di lavoro che non rispetta la sentenza del giudice è sanzionato secondo l'articolo 650 del Codice penale.
- L'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori consente al tribunale del lavoro di avviare azioni legali su iniziativa di specifiche associazioni sindacali.
- Solo gli enti sindacali territoriali affiliati a organizzazioni nazionali possono promuovere azioni legali per tutelare l'attività sindacale.
- Un'azione legale può essere giustificata se un comportamento lede l'attività sindacale o l'iniziativa dei lavoratori.
- La pubblicazione della sentenza penale può essere ordinata per informare l'opinione pubblica sull'illecito commesso.
Legittimazione sindacale
Il penultimo comma dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori stabilisce che, qualora il datore di lavoro non ottemperi alla sentenza del giudice, è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale. Inoltre, l’autorità giudiziaria può disporre la pubblicazione della sentenza penale tramite i mezzi di comunicazione, in modo tale che l’opinione pubblica venga a conoscenza della vicenda e dell’illecito commesso.
Lo strumento giudiziario previsto dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori può essere azionato dal tribunale del lavoro.
L’iniziativa spetta agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che ne abbiano interesso. Si fa riferimento in primo luogo agli enti sindacali territoriali aderenti a un’organizzazione sindacale attiva a livello nazionale.
Ai suddetti enti, dunque, è demandato il compito di valutare la sussistenza dell’interesse a promuovere l’azione. Ci si rivolge quindi ai sindacati nazionali e alle loro articolazioni territoriali. Si instaura un’associazione combinata fra RSA e RSU all’interno dell’azienda e altri enti sindacali all’esterno. Le ragioni sufficienti e l’interesse a ricorrere devono riguardare la mera attività lavorativa e sindacale. Qualora il comportamento leda l’azione sindacale o l’iniziativa di uno o più lavoratori, dunque, potrà essere considerato illecito e, di conseguenza, potrà giustificare l’esperimento dell’azione giudiziaria prevista ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.