Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La legge elettorale del 2015 introduceva un quorum del 40% per assegnare il premio di maggioranza, garantendo alla lista vincente 340 seggi.
  • In caso di mancato raggiungimento del quorum, si prevedeva un ballottaggio tra le due liste più votate per l'assegnazione dei seggi.
  • Le liste erano presentate in collegi plurinominali con candidati limitati per garantire la conoscibilità degli stessi agli elettori.
  • La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il ballottaggio senza una soglia minima di voti, rimuovendo l'aspetto di "maggioranza garantita" del sistema.
  • È stata giudicata illegittima la libertà del capolista di scegliere il collegio in cui essere eletto, influenzando così l'elezione dei candidati con preferenze.

Legge elettorale del 2015

In seguito alla dichiarazione d’incostituzionalità della legge elettorale del 2005, nel 2015 fu approvato un nuovo testo dal Parlamento. Per tenere conto dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, la nuova legge ha introdotto un quorum (il 40% dei voti) per l’assegnazione del premio (che garantiva comunque alla lista vincente 340 seggi); in caso di mancato raggiungimento del quorum si prevedeva un secondo turno di ballottaggio, al quale la lista che aveva avuto più voti partecipava insieme alla lista che era arrivata seconda (attribuendo alla lista vincente al ballottaggio i 340 seggi); le liste erano presentate in collegi plurinominali di piccole dimensioni (dunque formate da un numero limitato di candidati), in modo da assicurare l’esigenza di conoscibilità dei candidati da parte dell’elettore; solo il capolista (con nome riportato sulla scheda) era eletto automaticamente, ma gli ulteriori eletti della stessa lista non erano bloccati, essendo previsto il voto di preferenza; solo il capolista poteva essere candidato in più collegi.

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legge elettorale del 2015, ha dichiarato anche questa parzialmente illegittima con la sentenza n.

35 del 2017. La sentenza ha confermato che il legislatore può ben prevedere un premio di maggioranza all’interno di un sistema proporzionale e ha anzi ritenuto non manifestamente irragionevole la soglia del 40%. Tuttavia, essa ha dichiarato incostituzionale l’attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio, sul presupposto che il ballottaggio non costituisse una nuova e distinta votazione, bensì la prosecuzione di quella svoltasi al primo turno, e che pertanto anche l’accesso al secondo turno dovesse essere subordinato al raggiungimento di una soglia minima di voti. Il sistema elettorale veniva così privato della sua caratteristica essenziale di sistema «a maggioranza garantita».
Inoltre, la Corte ha ritenuto che non fosse legittimo permettere al capolista eventualmente eletto in più collegi, in quanto candidato «bloccato», di scegliere liberamente il proprio collegio di elezione, perché ciò gli avrebbe consentito di determinare quali fra i candidati votati con le preferenze sarebbero stati eletti oppure non eletti.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le principali modifiche introdotte dalla legge elettorale del 2015 rispetto alla precedente?
  2. La legge elettorale del 2015 ha introdotto un quorum del 40% per l'assegnazione del premio di maggioranza e un secondo turno di ballottaggio in caso di mancato raggiungimento del quorum. Inoltre, ha previsto collegi plurinominali di piccole dimensioni e il voto di preferenza per gli ulteriori eletti, con il capolista eletto automaticamente.

  3. Quali aspetti della legge elettorale del 2015 sono stati dichiarati incostituzionali dalla Corte costituzionale?
  4. La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio, poiché non era considerato una nuova votazione distinta. Inoltre, ha ritenuto illegittimo permettere al capolista eletto in più collegi di scegliere liberamente il proprio collegio di elezione.

  5. Qual è stata la posizione della Corte costituzionale riguardo al premio di maggioranza e alla soglia del 40%?
  6. La Corte costituzionale ha confermato che il legislatore può prevedere un premio di maggioranza all'interno di un sistema proporzionale e ha ritenuto non manifestamente irragionevole la soglia del 40%.

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