francycafy93
Sapiens
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Concetti Chiave

  • Il leasing di ritorno coinvolge due contratti: vendita di beni a una società di leasing e successivo contratto di leasing sugli stessi beni.
  • L'imprenditore continua a utilizzare i beni venduti, pagando canoni periodici, con possibilità di riacquisto finale.
  • Questa operazione è spesso scelta da imprenditori in difficoltà finanziarie o per vantaggi fiscali.
  • Il prezzo di vendita è un finanziamento concesso dalla società di leasing, con i beni venduti come garanzia.
  • Esiste un dibattito sulla liceità del leasing di ritorno, simile a una vendita per garanzia, condizionata al rimborso del debito.

Il leasing di ritorno è un'operazione finanziaria composta da due contratti: un imprenditore vende anzitutto i propri beni aziendali ( ad esempio macchinari o impianti, ma anche attrezzature per l’ufficio) a una società di leasing che ne paga il prezzo e quest’ultima stipula con il venditore un contratto di leasing avente a oggetto di stessi beni.

Indice

  1. Funzionamento e vantaggi fiscali
  2. Aspetti legali e dubbi di liceità

Funzionamento e vantaggi fiscali

I beni rimangono quindi in godimento dell'imprenditore che si impegna a pagare i canoni periodici del leasing e che avrà la facoltà di tornarne proprietario, esercitando l'opzione prevista nel contratto di leasing.

Evidentemente si tratta di una forma di finanziamento alla quale ricorrono in effetti imprenditori in difficoltà o che vogliono usufruire dei vantaggi fiscali derivanti dalla stipulazione del leasing di ritorno.

Il prezzo pagato per la vendita dei beni è sostanzialmente un finanziamento che la società di leasing concede al venditore, ottenendo in garanzia la proprietà dei beni stessi, i canoni di leasing sono rate di rimborso del finanziamento calcolate naturalmente in modo tale da rendere il finanziamento profittevole per la società di leasing.

Aspetti legali e dubbi di liceità

Si dubita tuttavia della liceità di quest'operazione, poiché si può configurare come una vendita a scopo di garanzia, ovvero una vendita di un bene fatta al proprio creditore a patto che questi lo restituisca soltanto se ha pagato il debito.

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