Concetti Chiave
- Il leasing di ritorno coinvolge due contratti: vendita di beni a una società di leasing e successivo contratto di leasing sugli stessi beni.
- L'imprenditore continua a utilizzare i beni venduti, pagando canoni periodici, con possibilità di riacquisto finale.
- Questa operazione è spesso scelta da imprenditori in difficoltà finanziarie o per vantaggi fiscali.
- Il prezzo di vendita è un finanziamento concesso dalla società di leasing, con i beni venduti come garanzia.
- Esiste un dibattito sulla liceità del leasing di ritorno, simile a una vendita per garanzia, condizionata al rimborso del debito.
Il leasing di ritorno è un'operazione finanziaria composta da due contratti: un imprenditore vende anzitutto i propri beni aziendali ( ad esempio macchinari o impianti, ma anche attrezzature per l’ufficio) a una società di leasing che ne paga il prezzo e quest’ultima stipula con il venditore un contratto di leasing avente a oggetto di stessi beni.
Funzionamento e vantaggi fiscali
I beni rimangono quindi in godimento dell'imprenditore che si impegna a pagare i canoni periodici del leasing e che avrà la facoltà di tornarne proprietario, esercitando l'opzione prevista nel contratto di leasing.
Evidentemente si tratta di una forma di finanziamento alla quale ricorrono in effetti imprenditori in difficoltà o che vogliono usufruire dei vantaggi fiscali derivanti dalla stipulazione del leasing di ritorno.
Il prezzo pagato per la vendita dei beni è sostanzialmente un finanziamento che la società di leasing concede al venditore, ottenendo in garanzia la proprietà dei beni stessi, i canoni di leasing sono rate di rimborso del finanziamento calcolate naturalmente in modo tale da rendere il finanziamento profittevole per la società di leasing.
Aspetti legali e dubbi di liceità
Si dubita tuttavia della liceità di quest'operazione, poiché si può configurare come una vendita a scopo di garanzia, ovvero una vendita di un bene fatta al proprio creditore a patto che questi lo restituisca soltanto se ha pagato il debito.