Concetti Chiave
- Il leasing di ritorno coinvolge due contratti: vendita di beni a una società di leasing e successivo contratto di leasing sugli stessi beni.
- L'imprenditore continua a utilizzare i beni venduti, pagando canoni periodici, con possibilità di riacquisto finale.
- Questa operazione è spesso scelta da imprenditori in difficoltà finanziarie o per vantaggi fiscali.
- Il prezzo di vendita è un finanziamento concesso dalla società di leasing, con i beni venduti come garanzia.
- Esiste un dibattito sulla liceità del leasing di ritorno, simile a una vendita per garanzia, condizionata al rimborso del debito.
Il leasing di ritorno è un'operazione finanziaria composta da due contratti: un imprenditore vende anzitutto i propri beni aziendali ( ad esempio macchinari o impianti, ma anche attrezzature per l’ufficio) a una società di leasing che ne paga il prezzo e quest’ultima stipula con il venditore un contratto di leasing avente a oggetto di stessi beni.
I beni rimangono quindi in godimento dell'imprenditore che si impegna a pagare i canoni periodici del leasing e che avrà la facoltà di tornarne proprietario, esercitando l'opzione prevista nel contratto di leasing.
Evidentemente si tratta di una forma di finanziamento alla quale ricorrono in effetti imprenditori in difficoltà o che vogliono usufruire dei vantaggi fiscali derivanti dalla stipulazione del leasing di ritorno.
Il prezzo pagato per la vendita dei beni è sostanzialmente un finanziamento che la società di leasing concede al venditore, ottenendo in garanzia la proprietà dei beni stessi, i canoni di leasing sono rate di rimborso del finanziamento calcolate naturalmente in modo tale da rendere il finanziamento profittevole per la società di leasing.
Si dubita tuttavia della liceità di quest'operazione, poiché si può configurare come una vendita a scopo di garanzia, ovvero una vendita di un bene fatta al proprio creditore a patto che questi lo restituisca soltanto se ha pagato il debito.