Concetti Chiave
- Chiunque può richiedere la pubblicazione di documenti e dati che sono stati omessi, senza necessità di motivazione.
- Le istanze di accesso civico possono essere inviate telematicamente e indirizzate a specifici uffici o al responsabile della trasparenza.
- Il rilascio di documenti è gratuito, eccetto per i costi di riproduzione delle copie, e deve concludersi entro 30 giorni.
- In caso di diniego, il richiedente può fare ricorso al responsabile della prevenzione della corruzione o al difensore civico.
- L'accesso civico può essere rifiutato per proteggere interessi pubblici e privati, come la sicurezza nazionale o la protezione dei dati personali.
Istanza di diritto di accesso
Ognuno può richiedere pubblicazioni di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, che siano stati omessi.
L’istanza di accesso civico identifica documenti, informazioni p dati richiesti e non richiede motivazione.
Istanza di accesso civico può essere trasmessa telematicamente e presentata:
- ufficio che detiene dati, informazioni p documenti
- ufficio relazioni con il pubblico
- ufficio indicato su “Amministrazione trasparente”
- responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, se oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo rimborso del costo sostenuto per riproduzione copia.
Per accesso civico, se presenti controinteressati, la PA deve comunicarlo loro con invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o telematica.
Decorso termine senza opposizione, PA provvede a richiesta di accesso civico.
Procedimento di accesso civico de concludersi entro 30 giorni, se oggetto di pubblicazione obbligatoria provvede a pubblicazione comunicando link.
In caso di accoglimento dell’istanza nonostante opposizione del contro interessato, la PA lo comunica all’interessato e provvede a trasmettere informazioni al richiedente non prima di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione al contro interessato. Rifiuto, differimento e limitazione devono essere motivati.
Nei casi di diniego totale o parziale a accesso civico, il richiedente si può rivolgere a responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. Se accesso negato o differito per protezione dati personali, responsabile chiede a Garante per la protezione dei dati personali che si pronuncia entro 10 giorni da richiesta. Se risposta negativa richiedente può rivolgersi a Tribunale amministrativo regionale o a difensore civico. Il difensore civico risponde entro 30 giorni da presentazione di ricorso, se ritiene illegittimo diniego o differimento informa richiedente e comunica a PA. Se la PA non conferma diniego o differimento entro 30 giorni, l’accesso è consentito. Si può fare ricorso a risposta del difensore civico entro 30 giorni. Se accesso negato o differito per tutela interessi dati personali, il difensore civico chiede a Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro 10 giorni. Se domanda di accesso accolta, controinteressato può chiedere riesame e presentare ricorso a difensore civico.
Accesso civico rifiutato se per evitare pregiudizio concreto a tutela di:
- sicurezza pubblica e ordine pubblico
- sicurezza nazionale
- difesa e questioni militari
- relazioni internazionali
- politica, stabilità finanziaria ed economica
- conduzione di indagini per reati e perseguimento
- svolgimento attività ispettive
- protezione dati personali
- libertà e segretezza di corrispondenza
- interessi economici e commerciali, proprietà intellettuale, diritto d’autore e segreti commerciali
- segreto di Stato e divieti di accesso o divulgazione
Se limiti riguardano parte dei dati, si deve consentire l’accesso a quello disponibili.
Limiti applicati per idoneo periodo di tempo.
Domande da interrogazione
- Chi può richiedere l'accesso civico ai documenti e quali sono i requisiti?
- Quali sono le modalità di presentazione dell'istanza di accesso civico?
- Quali sono i tempi e le procedure per la conclusione del procedimento di accesso civico?
- In quali casi l'accesso civico può essere rifiutato?
Chiunque può richiedere l'accesso civico ai documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, senza necessità di motivazione.
L'istanza può essere trasmessa telematicamente e presentata all'ufficio che detiene i dati, all'ufficio relazioni con il pubblico, all'ufficio indicato su "Amministrazione trasparente" o al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni. Se ci sono controinteressati, la PA deve comunicarlo e attendere eventuali opposizioni entro 10 giorni. In caso di accoglimento, le informazioni vengono trasmesse non prima di 15 giorni dalla comunicazione al controinteressato.
L'accesso può essere rifiutato per evitare pregiudizi concreti alla sicurezza pubblica, nazionale, difesa, relazioni internazionali, indagini penali, protezione dati personali, segretezza di corrispondenza, interessi economici e commerciali, e altri motivi specificati.