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Concetti Chiave

  • I provvedimenti amministrativi sono validi quando completi di tutti i requisiti legali e privi di vizi, mentre sono invalidi quando non rispettano le norme giuridiche, presentando difetti.
  • Un provvedimento può essere nullo, rendendolo inefficace e inesistente giuridicamente, o annullabile, il che permette la rimozione attraverso rimedi legali entro specifici termini.
  • La nullità di un provvedimento deriva da vizi gravi come la mancanza di elementi essenziali o la violazione del giudicato, rendendolo non esecutabile e insanabile.
  • L'annullabilità si verifica con vizi di legittimità come incompetenza o eccesso di potere, e permette la sanatoria o convalida per correggere i difetti.
  • I rimedi contro provvedimenti invalidi includono il ritiro tramite annullamento d'ufficio, la convalescenza per eliminare vizi, e la conservazione tramite conversione o conferma.

Indice

  1. Validità e invalidità dei provvedimenti
  2. Nullità dei provvedimenti amministrativi
  3. Annullabilità e vizi di legittimità
  4. Rimedi giuridici per provvedimenti invalidi
  5. Ritiro e revoca dei provvedimenti
  6. Convalescenza e conservazione degli atti

Validità e invalidità dei provvedimenti

Un provvedimento amministrativo è valido quando contiene tutti i requisiti o elementi previsti in modo tassativo dalla legge ed è privo di vizi o difetti; È invalido invece quando non è conforme alle norme giuridiche che lo regolano e presenta alcuni vizi e difetti.
Di solito un provvedimento della pubblica amministrazione quando è valido e anche efficace, nel senso che è idoneo a produrre i suoi effetti giuridici, ma può accadere che la validità e l'efficacia non coincidono.

Da un lato infatti un provvedimento amministrativo pur essendo valido può essere:

imperfetto quando non è ancora terminato dal punto di vista formale il procedimento amministrativo

Ancora inefficace quando è già completo dal punto di vista formale ma non può produrre suoi effetti perché ma con l'elemento esterno che ne condiziona l'efficacia giuridica.

Una situazione diversa dall'invalidità di un provvedimento amministrativo è la semplice irregolarità di un provvedimento amministrativo: un provvedimento è il regolare quando presenta alcuni difetti solo di carattere formale che non pregiudicano la validità e l'efficacia dell'atto dal punto di vista giuridico.

L'irregolarità di un provvedimento amministrativo può causare l'applicazione di sanzioni amministrative a carico dell'organo della pubblica amministrazione che lo ha emanato e anche la sua eventuale non ricevibilità da parte di un altro organo amministrativo giudiziario, che non può tenerne conto nell'esercizio della sua attività.

Quando è invalido è un atto della pubblica amministrazione può essere nullo o annullabile.

Nullità dei provvedimenti amministrativi

Un provvedimento amministrativo è nullo quando presenta alcuni vizi e difetti particolarmente gravi che lo rendono del tutto inefficace dal punto di vista giuridico. Il provvedimento è nullo se ricorre uno dei seguenti presupposti:

La mancanza di un elemento essenziale dell’atto

Il difetto assoluto di attribuzione

La violazione o elusione del giudicato

La Mancanza di un elemento essenziale può ricorrere nel caso di:

Inesistenza del soggetto, quando l'atto proviene da un soggetto estraneo all'amministrazione che usurpa un esercizio di una funzione pubblica

Mancanza della volontà da parte dell'autore dell’atto

Impossibilità, illiceità o indeterminabilità del contenuto, quando l'atto non si può realizzare in senso fisico o giuridico, è contrario alla legge oppure non è individuabile

Mancanza dell'oggetto, quando la persona o la cosa alla quale l'atto si riferisce è inesistente, impossibile oppure indeterminabile

Mancanza o illiceità dello scopo, quando l'atto non è diretta a soddisfare un interesse pubblico o diretto a realizzare un fine illecito.

Il difetto assoluto di attribuzione si verifica nel caso di straripamento di potere (quando un organo della pubblica amministrazione emana un atto in una materia attribuita un altro potere) o di incompetenza assoluta (quando un organo amministrativo emana un atto in una materia segnato un altro ente pubblico).

La violazione o elusione del giudicato sia quando un provvedimento amministrativo in contrasto con un provvedimento definitivo emanato dall'autorità giudiziaria, cioè quando un organo della pubblica amministrazione emana un atto incompatibile con il contenuto di una sentenza passata in giudicato (sentenza che non può essere modificata). Per esempio il ministro degli interni licenzia un agente che è stato reintegrato dal giudice nel posto di lavoro (Violazione del giudicato) o sopprime il posto in organico per non assumerlo nonostante l'ordine di reintegrazione del giudice (elusione del giudicato).

La nullità è la forma più grave di invalidità e pertanto un provvedimento nullo è:

Giuridicamente inesistente, nel senso che è come se il provvedimento amministrativo non fosse mai stato emanato dalla pubblica amministrazione

Non esecutorio perché la pubblica amministrazione non può procedere alla sua esecuzione in modo coattivo

Insanabile poiché la pubblica amministrazione non può convalidarlo con un altro provvedimento successivo

Opponibile illimitatamente poiché la nullità di un provvedimento possa essere sempre rilevata dal giudice d'ufficio, cioè di sua iniziativa.

Annullabilità e vizi di legittimità

Un provvedimento amministrativo è annullabile quando è illegittimo, in quanto presenta un vizio di legittimità prevista espressamente dalla legge e che può renderlo in efficace dal punto di vista giuridico.

L'annullabilità di un provvedimento ricorre quando un provvedimento amministrativo contiene uno dei seguenti vizi di legittimità:

Incompetenza relativa

Eccesso di potere

Violazione di legge

L'incompetenza relativa consiste nell'approvazione di un provvedimento amministrativo da parte di un organo amministrativo diverso da quello indicato dalla legge, ma appartenenti allo stesso settore della pubblica amministrazione o lo stesso ente.

L'incompetenza può essere un’incompetenza:

Per grado quando un organo gerarchicamente inferiore adotta un provvedimento amministrativo che è attribuito a un organo gerarchicamente superiore

Per valore quando un organo della pubblica amministrazione delibera un provvedimento amministrativo superando l'importo o il valore entro il quale ha il potere di farlo

Per materia quando un organo emana un provvedimento amministrativo che è attribuito alla competenza di un altro organo amministrativo

Per territorio quando un organo della pubblica amministrazione adotta un provvedimento amministrativo al di fuori dell'ambito territoriale nel quale poi esercitare il suo potere.

L'eccesso di potere consiste nell'abuso di un potere discrezionale e ricorre quando la pubblica amministrazione opera una scelta in modo scorretto o distorto. L'eccesso di potere ha delle figure sintomatiche che sono:

Lo sviamento di potere

Il travisamento dei fatti e l'erronea valutazione dei fatti

L’illogicità o la contraddittorietà dell’atto

La disparità di trattamento

L'ingiustizia manifesta

Lo sviamento di potere si verifica quando la pubblica amministrazione esercita un potere discrezionale, che è attribuito dalla legge per realizzare uno scopo determinato, per conseguire un fine diverso da quello indicato in modo tassativo dalla legge.

Il travisamento dei fatti e l'erronea valutazione dei fatti si verifica quando la pubblica amministrazione emana un provvedimento amministrativo in base a un errore di fatto al quale l'atto non sarebbe stato emanato o comunque avrebbe avuto un contenuto diverso.

L’illogicità o contraddittorietà di un provvedimento amministrativo ricorre quando un atto emanato dalla pubblica amministrazione contiene una motivazione logica o contraddittoria oppure il contrasto con le altre parti dello stesso atto.

La disparità di trattamento ricorre quando la pubblica amministrazione senza alcuna giustificazione tratta in modo diverso alcune situazioni di fatto che sono oggettivamente identiche o in modo uguale alcune situazioni di fatto che sono oggettivamente diverse.

In molti casi la disparità di trattamento costituisce una violazione anche del principio di imparzialità: tale principio impone di comportarsi in modo uguale situazioni uguali e di comportarsi in modo diverso situazioni tra loro diverse.

La violazione di legge e consiste nella mancata o erronea applicazione di una norma giuridica da parte della pubblica amministrazione nell'emanazione di un provvedimento amministrativo.

Un provvedimento annullabile è:

Temporaneamente efficace in quanto produce tutti i suoi effetti dal punto di vista giuridico

Esecutorio perché può essere eseguito in modo coattivo della pubblica amministrazione

Sanabile nel senso che la pubblica amministrazione può convalidarlo con un provvedimento successivo ed eliminare in questo modo il vizio di legittimità

Limitatamente impugnabile, in quanto l'annullamento di un provvedimento illegittimo deve essere richiesto entro i termini tassativi indicati dalla legge o, in mancanza, il provvedimento produce in modo definitivo tutti i suoi effetti giuridici.

L'annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo ha un'efficacia retroattiva, come se l'atto in realtà non fosse mai stato emanato i suoi effetti giuridici vengono eliminati dall’origine.

Rimedi giuridici per provvedimenti invalidi

Quando un provvedimento amministrativo è invalido i soggetti interessati possono presentare un ricorso amministrativo o un ricorso giurisdizionale per ottenere l’annullamento. Anche in mancanza di una richiesta specifica da parte dei soggetti direttamente interessati, tuttavia, la legge prevede alcuni rimedi giuridici particolari che possono consistere nel ritiro, nella convalescenza o nella conservazione di un provvedimento invalido da parte della pubblica amministrazione.

Ritiro e revoca dei provvedimenti

La pubblica amministrazione può procedere di propria iniziativa a ritiro di un provvedimento illegittimo o inopportuno. La decisione della pubblica amministrazione di ritirare un provvedimento è una manifestazione del suo potere di autotutela ed è discrezionale.

Gli atti di ritiro sono provvedimenti amministrativi di secondo grado e a contenuto negativo e comprendono:

l'annullamento d'ufficio

la revoca

la decadenza

L'annullamento d'ufficio è il provvedimento con il quale la pubblica amministrazione decide, senza una richiesta dei soggetti interessati, di eliminare un proprio provvedimento illegittimo.

In relazione all'organo amministrativo che procede all'annullamento dell'atto si distinguono:

L'autoannullamento che può essere deciso dallo stesso organo amministrativo che aveva emanato il provvedimento

L'annullamento gerarchico che può essere disposto dall'organo amministrativo gerarchicamente superiore.

La revoca è il provvedimento con il quale la pubblica amministrazione, in seguito a una diversa valutazione discrezionale dell'interesse degli interessi pubblici, dispone il ritiro di un provvedimento amministrativo ritenuto non più opportuno. La revoca si distingue dall'annullamento d'ufficio perché riguarda un atto che ha del tutto legittimo ma inopportuno, nel senso che non è più considerato idoneo. Anche la revoca di un provvedimento amministrativo da parte della pubblica amministrazione può provenire dallo stesso organo che ha emanato l'atto che viene revocato o all'organo gerarchicamente superiore. A differenza dell’annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo, la revoca non ha un'efficacia retroattiva: gli effetti giuridici dell'atto revocato cessa non soltanto dal momento della revoca quindi gli effetti che si sono prodotti dal punto di vista giuridico prima della revoca rimangono validi e il provvedimento non produce più effetti dopo la revoca.

La decadenza è il provvedimento con il quale la pubblica amministrazione decide in modo unilaterale, se si verificano alcune circostanze, la cessazione degli effetti di un precedente provvedimento amministrativo di tipo ampliativo, cioè vantaggioso per i suoi desideri.

Convalescenza e conservazione degli atti

La convalescenza di un provvedimento invalido da parte della pubblica amministrazione è diretta a eliminare i vizi di legittimità di un provvedimento: in questo modo l'atto non può più essere annullato e poi ancora realizzare l'interesse pubblico in funzione del quale era stato emanato. In particolare producono la convalescenza:

La convalida

La ratifica

La sanatoria

La convalida ricorre quando lo stesso organo della pubblica amministrazione provvede alla sua sostituzione con un altro provvedimento valido. Con la convalida la pubblica amministrazione procede alla correzione di un provvedimento amministrativo invalido, emanando un atto valido che lo sostituisce.

La ratifica consiste nella conferma, da parte dell'organo competente della pubblica amministrazione, di un provvedimento che è stato emanato da un organo incompetente, ma appartenenti allo stesso settore o ramo dell’amministrazione.

La sanatoria e consiste nell'integrazione successiva di un provvedimento invalido, mediante l'emanazione di un atto o di un presupposto che in origine era mancante. La sanatoria si realizza attraverso l'emanazione tardiva di un atto del procedimento amministrativo che non era stato compiuto.

La conservazione di un atto invalido si verifica quando accade una situazione successiva credo un provvedimento giuridicamente inattaccabile, nel senso che non può più essere annullato.

Figura principale di conservazione sono:

La consolidazione o inoppugnabilità

La conversione

Conferma

L’aquiescenza

La consolidazione si verifica quando un provvedimento invalido non può più essere impugnato dal interessati con un ricorso amministrativo o giurisdizionale perché sono scaduti i termini.

La conversione ricorre quando un provvedimento invalido viene considerato un provvedimento valido ma di tipo diverso di cui possiede requisiti di forma e di sostanza

La conferma è l'atto con il quale un organo della pubblica amministrazione ribadisce la sua volontà di mantenere in vita un provvedimento amministrativo invalido.

L’aquiescenza consiste nell'accettazione di un provvedimento invalido della pubblica amministrazione da parte del suo destinatario dei suoi destinatari in questo modo rinunciano a presentare un ricorso contro l'atto invalido a chiederne l’annullamento.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra un provvedimento amministrativo nullo e uno annullabile?
  2. Un provvedimento amministrativo è nullo quando presenta vizi gravi che lo rendono giuridicamente inesistente e non esecutorio, mentre è annullabile quando è illegittimo per vizi di legittimità, ma temporaneamente efficace e sanabile.

  3. Cosa si intende per "eccesso di potere" in un provvedimento amministrativo?
  4. L'eccesso di potere si verifica quando la pubblica amministrazione abusa del suo potere discrezionale, operando scelte scorrette o distorte, come lo sviamento di potere o il travisamento dei fatti.

  5. Quali sono i rimedi previsti dalla legge contro i provvedimenti amministrativi invalidi?
  6. I rimedi contro i provvedimenti amministrativi invalidi includono il ritiro, la convalescenza e la conservazione, che possono essere attuati dalla pubblica amministrazione per correggere o eliminare i vizi dell'atto.

  7. In cosa consiste la "convalescenza" di un provvedimento amministrativo invalido?
  8. La convalescenza di un provvedimento invalido mira a eliminare i vizi di legittimità attraverso la convalida, la ratifica o la sanatoria, rendendo l'atto non più annullabile e capace di realizzare l'interesse pubblico.

  9. Qual è la funzione della "conservazione" di un atto invalido?
  10. La conservazione di un atto invalido si verifica quando un provvedimento diventa giuridicamente inattaccabile, ad esempio attraverso la consolidazione, la conversione, la conferma o l'aquiescenza, impedendo ulteriori impugnazioni.

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