Concetti Chiave
- Un imprenditore commerciale è definito dal codice civile come colui che svolge attività industriali per la produzione e scambio di beni e servizi.
- Questo tipo di imprenditore non è agricolo e deve iscriversi al Registro Imprese, a differenza degli imprenditori agricoli e delle associazioni di professionisti.
- L'iscrizione al Registro Imprese garantisce la pubblicità legale, rendendo le informazioni opponibili ai terzi.
- Il Registro Imprese è gestito da un conservatore presso la CCIAA e fornisce visure a pagamento sulla storia dell'impresa.
- L'imprenditore commerciale può fallire in caso di insolvenza, con un curatore fallimentare nominato per gestire il processo di liquidazione dei beni e pagamento dei creditori.
L'imprenditore commerciale
Secondo l'articolo 219 del c.c. È un imprenditore commerciale chi esercita un' attività industriale volta alla produzione e allo scambio di bene e servizi (nel tempo e nello spazio).
Egli è imprenditore non agricolo, soggetto allo statuto dell'imprenditore commerciale.
E' sottoposto all'obbligo di iscrizione al Registro Imprese (l'imprenditore agricolo si scrive a una sezione speciale, così come le associazioni di professionisti come gli avvocati).
L'effetto di iscrizione è quella della pubblicità legale: sono opponibili ai terzi tutte le informazioni scritte al Registro Imprese (i terzi non possono dire che non sapevano).
Se un'informazione non è scritta, posso opporla ai terzi solo se provo l'effettiva conoscenza da parte di terzi.
L'imprenditore commerciale può fallire.
La condizione oggettiva del fallimento è l'insolvenza, ossia l'incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento. Nella sentenza i fallimento viene nominato un curatore fallimentare (un professionista) che accetta i passivo (i debiti) e liquida l'attivo (vende i beni, riscuote i crediti, coltiva le cause) e poi paga i creditore (secondo una graduatoria).