Concetti Chiave
- Gli apprendisti possono essere assunti direttamente o tramite agenzie, con un limite massimo di 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati.
- L'apprendistato di primo livello offre un sistema duale di alternanza scuola-lavoro per giovani tra 15 e 25 anni, permettendo il completamento degli studi.
- La durata dei contratti di apprendistato varia in base alla qualifica da conseguire, generalmente non superando i tre anni, con possibilità di proroga fino a un anno.
- I profili formativi sono regolati da regioni e province, seguendo le linee guida legislative, e includono ore non retribuite a scuola e ore retribuite al lavoro.
- Per avviare un contratto di apprendistato, è necessario un protocollo tra il datore di lavoro e l'istituzione formativa, specificando contenuti e durata degli obblighi formativi.
Indice
Assunzione e limiti quantitativi
Gli apprendisti possono essere assunti in via diretta o tramite agenzie di somministrazione di lavoro. Il ricorso al contratto di apprendistato è assoggettato a limiti quantitativi: il numero massimo complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere o utilizzare in somministrazione non può superare il rapporto di 3 a 2 delle maestranze qualificate in servizio. Il numero si riduce per i datori che occupano fino a nove lavoratori e soprattutto per quelli che non impiegano dipendenti qualificati o specializzati.
Tipologie di apprendistato
Oltre a disporre una serie di regole generali applicabili indistintamente alle tre tipologie di apprendistato, la legge si sofferma su ciascuna di esse.
Il primo tipo è l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Esso mira a instaurare il cosiddetto «sistema duale di alternanza scuola-lavoro» ed è finalizzata a consentire al giovane apprendista, mentre continua a lavorare, di completare il proprio percorso di studi tramite il conseguimento della qualifica, del diploma professionale o del certificato di specializzazione tecnica superiore. Con questo contratto possono essere assunti soggetti di età compresa fra 15 e 25 anni.
Durata e regolamentazione
La durata, di almeno sei mesi, deve essere determinata dalle parti in relazione alla qualifica o al diploma da conseguire: in ogni caso non può eccedere i tre anni, anche se è ammessa la proroga fino a un anno per consentire la conclusione dei percorsi.
I profili formativi sono regolati dalle regioni e dalle province autonome, che devono comunque attenersi alle linee guida fissate dalla legge.
Contratti per giovani studenti
È inoltre possibile stipulare contratti di apprendistato rivolti ai giovani a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore: la durata massima dei suddetti contratti non deve eccedere i quattro anni. Essi mirano a favorire l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore.
Protocollo e programma formativo
Per stipulare il contratto di apprendistato del primo tipo, il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa cui lo studente è iscritto, al cui interno devono essere precisati il contenuto e la durata degli obblighi formativi delle parti.
Il programma formativo consta di due parti:
- ore di formazione svolte nell'istituzione scolastica, dalle quali non deriva alcun obbligo retributivo. Queste non possono eccedere il 60% dell’orario per il secondo anno e il 50% per il terzo;
- ore di formazione a carico del datore di lavoro, per le quali è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
Domande da interrogazione
- Quali sono i limiti quantitativi per l'assunzione di apprendisti?
- Qual è l'obiettivo dell'apprendistato di primo livello?
- Quali sono i requisiti di età per l'apprendistato di primo livello?
- Come sono strutturati i programmi formativi nell'apprendistato di primo livello?
Il numero massimo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere o utilizzare in somministrazione non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze qualificate in servizio. Questo numero si riduce per i datori con meno di nove lavoratori o senza dipendenti qualificati.
L'apprendistato di primo livello mira a instaurare un sistema duale di alternanza scuola-lavoro, permettendo ai giovani apprendisti di completare il loro percorso di studi mentre lavorano, conseguendo una qualifica, un diploma professionale o un certificato di specializzazione tecnica superiore.
Possono essere assunti con un contratto di apprendistato di primo livello soggetti di età compresa tra 15 e 25 anni.
I programmi formativi sono divisi in due parti: ore di formazione presso l'istituzione scolastica, senza obbligo retributivo, e ore di formazione a carico del datore di lavoro, per le quali è riconosciuta una retribuzione pari al 10% di quella dovuta.