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Concetti Chiave

  • L'imprenditore agricolo svolge attività di coltivazione, selvicoltura e allevamento, con possibilità di espandersi a manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
  • Le attività agricole per connessione includono agriturismo e valorizzazione del territorio, con vantaggi fiscali rispetto agli obblighi degli imprenditori commerciali.
  • Il piccolo imprenditore si caratterizza per la prevalenza del lavoro personale e familiare, con agevolazioni come l'assenza di obblighi contabili e di iscrizione al Registro delle Imprese.
  • L'impresa familiare coinvolge il titolare e i familiari, riconoscendo diritti di partecipazione e gestione, con l'unico responsabile in caso di insolvenza essendo il capofamiglia.
  • Le decisioni straordinarie nell'impresa familiare sono adottate a maggioranza dei familiari, mentre la gestione ordinaria spetta al capofamiglia.

Indice

  1. L’imprenditore agricolo
  2. Il piccolo imprenditore
  3. L’impresa familiare

L’imprenditore agricolo

La figura dell’imprenditore agricolo è delineata dall’art. 2135 c.c., secondo il quale è imprenditore agricolo chi esercita l’attività di coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse.
La coltivazione del fondo, ossia il complesso di operazioni volte a ottenere i frutti della terra; la selvicoltura, cioè la coltivazione dei boschi diretta alla produzione di legname; e l’allevamento di animali, sono dette attività essenzialmente agricole, e utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine (allevamento pesci).
Sono considerate attività agricole per connessione, quelle attività esercitate dal medesimo imprenditore, dirette alla manipolazione, trasformazione, commercializzazione (vendita di cereali, frutti, latte, formaggi) e valorizzazione (trasformazione dell’uva in vino, dell’olive in olio) dei prodotti ottenuti con le attività agricole principali.

Sono anche comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, e quelle di ricezione e ospitalità, come l’agriturismo (visita degli animali, degustazione dei prodotti), inserito successivamente nell’art. 2135 c.c. per incentivare l’apertura di imprese agrituristiche.
Gli imprenditori agricoli sono infatti assoggettati a una normativa fiscale agevolata: sono esenti dagli obblighi previsti per gli imprenditori commerciali, come quello di tenere i registri contabili, dell’iscrizione al Registro delle imprese e della soggezione al fallimento.
Questo trattamento favorevole è previsto in considerazione del doppio rischio a cui sono sottoposti: oltre a quello d’impresa (economico e tecnico), esiste quello naturale, legato all’andamento climatico e alle condizioni ambientali.

Il piccolo imprenditore

La figura del piccolo imprenditore è disciplinata dall’art. 2083 c.c., secondo il quale sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Il requisito essenziale per essere definiti piccoli imprenditori è quindi la prevalenza del lavoro proprio e dei familiari sul lavoro altri e sul capitale (valore dei mezzi utilizzati).
Il coltivatore diretto di fondo, contemplato anche nell’art. 2135 c.c., è il proprietario o affittuario di un fondo agricolo che lo coltiva con il lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia.
Gli artigiani esercitano un’attività di tipo manuale (fabbro, falegname, estetista, parrucchiere) al fine di produrre beni e prestare servizi. Sono escluse le attività agricole, di prestazioni di servizi commerciali e di intermediazione nella circolazione dei beni. L’artigiano è considerato piccolo imprenditore soltanto se il lavoro personale risulta prevalente rispetto a quello dei dipendenti e del capitale. (L’impresa artigiana dev’essere registrata in uno specifico Albo provinciale).
I piccoli commercianti sono i negozianti con un volume d’affari molto limitato, che esercitano la loro attività in una piccola struttura come una bottega (ad esempio un fornaio, un lattaio, un panettiere o il negozio sotto casa); non sono piccoli commercianti le catene di negozi e supermercati.
Il piccolo imprenditore, come l’imprenditore agricolo, è agevolato:
- non è tenuto all’iscrizione nel Registro delle Imprese (permane l’obbligo di iscriversi in una sezione speciale);
- non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili;
- non è tenuto alla soggezione al fallimento.

L’impresa familiare

L’impresa familiare, disciplinata dall’art. 230-bis c.c., è quella costituita dal titolare imprenditore e dai suoi familiari, che assumono il ruolo di collaboratori dell’imprenditore ed esercitano l’attività di lavoro in modo continuativo (professionale). L’art. 230-bis c.c. è nel libro I delle persone e delle famiglie, ed è stato inserito con la riforma del diritto di famiglia del 1975. Afferma che il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo e che i familiari che possono far parte di un’impresa familiare sono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini (parenti del coniuge acquisiti dal matrimonio) entro il secondo. Ai familiari sono riconosciuti:
- diritti di partecipazione: secondo l’art. 230-bis, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento (a essere nutrito, vestito) secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
- diritti di gestione: l’art. 230-bis afferma che le decisioni sull'impiego degli utili, sulla gestione straordinaria (trasformazione di società, vendita di un ramo d’impresa) e sulla cessazione (chiusura definitiva dell’attività) sono adottate secondo il principio della maggioranza dei familiari (possono pronunciarsi e dirsi in disaccordo con il titolare). La gestione ordinaria (acquisto e vendita di merci, materie) e il potere direttivo sui dipendenti e sui familiari appartengono invece esclusivamente al capofamiglia titolare dell’impresa, unico soggetto chiamato a rispondere di fronte ai creditori in caso di insolvenza (incapacità di pagare interamente i propri debiti).
Sotto profilo dimensionale, l’impresa familiare è giuridicamente da considerarsi come una piccola impresa solo se il lavoro del titolare e dei suoi familiari prevale su quello altrui, ma nulla vieta che esse possano assumere i caratteri di imprese non piccole.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione di imprenditore agricolo secondo l'art. 2135 c.c.?
  2. L'imprenditore agricolo è chi esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, come manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

  3. Quali sono i vantaggi fiscali per gli imprenditori agricoli?
  4. Gli imprenditori agricoli godono di un regime fiscale agevolato, esenti da obblighi come la tenuta dei registri contabili, l'iscrizione al Registro delle imprese e la soggezione al fallimento.

  5. Chi può essere considerato un piccolo imprenditore secondo l'art. 2083 c.c.?
  6. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari.

  7. Quali diritti hanno i familiari nell'impresa familiare secondo l'art. 230-bis c.c.?
  8. I familiari hanno diritti di partecipazione agli utili e ai beni dell'impresa, e diritti di gestione, potendo partecipare alle decisioni straordinarie e ordinarie dell'impresa.

  9. In che modo l'impresa familiare è considerata una piccola impresa?
  10. L'impresa familiare è considerata una piccola impresa se il lavoro del titolare e dei familiari prevale su quello altrui, ma può anche assumere caratteri di imprese non piccole.

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