Concetti Chiave
- La giurisdizione ordinaria si divide in penale e civile, con il penale gestito dal pubblico ministero e il civile avviato da un attore contro un convenuto.
- I procedimenti penali e civili seguono norme specifiche contenute rispettivamente nel Codice di procedura penale e civile.
- Il giudice di pace, magistrato onorario, gestisce cause civili minori e reati meno gravi, come questioni condominiali e lesioni non gravi.
- Il Tribunale, composto da uno o più giudici, ha competenze ampie in materia civile e penale, agendo come giudice di primo grado e appello.
- La Corte di cassazione rappresenta il tribunale di ultima istanza, con sentenze definitive sia in ambito penale che civile.
Indice
Divisione della giurisdizione ordinaria
La giurisdizione ordinaria si ripartisce in due settori: quello penale, relativo ai reati contestati dal pubblico ministero a un determinato soggetto, e quello civile, diretto alla tutela contro le violazioni dei diritti soggettivi nei rapporti tra privati o tra questi e la Pubblica amministrazione.
Promozione e disciplina dei giudizi
Il giudizio penale è promosso dal pubblico ministero per conto dello Stato, che intende proibire determinati comportamenti definiti reati, contrari al bene e alla sicurezza collettivi.
Il giudizio civile, invece, puo' essere promosso da qualunque soggetto, definito attore, nei confronti di un altro soggetto, definito convenuto.
I procedimenti penali e civili sono disciplinati da norme di diritto pubblico contenute rispettivamente nel Codice di procedura penale e in quello di procedura civile.
Ruolo dei giudici e competenze
La giurisdizione penale e civile è esercitata da giudici professionali, selezionati per pubblico concorso, e da giudici onorari:
• il giudice di pace, un magistrato onorario presente nei Comuni di maggiore importanza, è nominato dal CSM fra ex magistrati, avvocati, notai, insegnati di materie giuridiche che presentino determinati requisiti personali e culturali; ha competenze per le cause civili di minor valore (questioni condominiali, di vicinato, incidenti automobilistici non gravi ecc.) e per i reati minori (percosse, lesioni non gravi ecc.);
• il Tribunale, formato da un solo giudice (composizione monocratica) o da più giudici (composizione collegiale) per le materie più complesse; ha competenze civilie penali più ampie in qualità di giudice di primo grado ed è organodi appello contro le sentenze del giudice di pace;
• la Corte d'appello, composta da 3 magistrati, è giudice di secondo grado in materia civile e penale contro le sentenze del Tribunale; la sua competenza di solito si estende al territorio della Regione;
• la Corte d'assise, un organo collegiale composto da 2 magistrati ordinari (togati) e 6 giudici popolari; è giudice di primo grado per i reati più gravi, punibili con pene superiori a 24 anni di reclusione, come omicidi, atti di terrorismo, stragi, associazione per delinquere di stampo mafioso ecc.;
• la Corte d'assise d'appello, composta anch'essa da 8 giudici, di cui 2 togati e 6 popolari; si esprime come giudice di secondo grado contro le sentenze della Corte d'assise;
• la Corte di cassazione, che ha competenza sia penale sia civile come tribunale di ultima istanza. Le sue sentenza sono definitive.
Domande da interrogazione
- Quali sono i due settori principali della giurisdizione ordinaria?
- Quali sono le competenze del giudice di pace?
- Qual è il ruolo della Corte di cassazione nella giurisdizione ordinaria?
La giurisdizione ordinaria si divide in due settori: quello penale, che riguarda i reati contestati dal pubblico ministero, e quello civile, che si occupa delle violazioni dei diritti soggettivi nei rapporti tra privati o con la Pubblica amministrazione.
Il giudice di pace, un magistrato onorario, ha competenze per le cause civili di minor valore e per i reati minori, come questioni condominiali, di vicinato e incidenti automobilistici non gravi.
La Corte di cassazione funge da tribunale di ultima istanza con competenza sia penale sia civile, e le sue sentenze sono definitive.