Concetti Chiave
- L'orario lavorativo massimo giornaliero non è più limitato a 8 ore, ma può essere stabilito dai contratti collettivi, spesso fissato a 8 ore normali.
- La legge prevede un diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore, limitando indirettamente la giornata lavorativa a un massimo di 13 ore.
- Alcune deroghe al diritto al riposo possono essere inserite nei contratti collettivi nazionali o territoriali, anche peggiorative.
- La distribuzione oraria della prestazione lavorativa può essere regolata dai contratti collettivi o lasciata alla gestione del datore di lavoro.
- La tutela della salute dei lavoratori è cruciale, specialmente nelle aziende con turni continui, e richiede un'equilibrata rotazione dei turnisti.
La giornata lavorativa
Essendo l’orario legale, tanto normale quanto massimo, previsto unicamente su base settimanale, rimane aperta la questione dell’estensione dell’orario giornaliero. Il problema si pone non tanto per l’orario normale, quanto per quello massimo, già oggetto del vecchio limite di 8 ore (più 2 di straordinario) di cui all’art. 1, c. 1, r.d.l. n. 692/1923, e unica forma di orario presa in considerazione dalla Costituzione, la quale, come già rilevato, sollecita la legge a stabilire “la durata massima della giornata lavorativa”.
Non v’è dubbio, allo stato, che il limite delle 8 ore non esista più, ferma restando la facoltà dei contratti collettivi di reintrodurlo. Spesso, però, i contratti si limitano a prevedere un orario normale giornaliero (di solito, proprio di 8 ore), e non anche un orario massimo (vale a dire, un orario da rispettare anche in regimi di orario multi-periodale, oppure a fronte di lavoro straordinario). Tuttavia, nel sistema del d.lgs. n. 66/2003, un limite alla durata massima giornaliera della prestazione di lavoro deriva indirettamente dalla previsione (art. 7) di un diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Alla regola della consecutività fanno eccezione soltanto le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata, o da regimi di reperibilità (come accade nel settore dell’erogazione di servizi pubblici locali). Ne discende, come ferrea conseguenza, che, a parte le eccezioni riportate, la prestazione di lavoro non può svolgersi per più di 13 ore giornaliere.Non è qui possibile discutere se ciò metta al riparo la normativa da censure di illegittimità costituzionale. Quale che sia l’opinione in merito, è singolare che neppure il diritto a 11 ore consecutive di riposo giornaliero sia configurato, anche in ipotesi non riconducibili alle eccezioni di cui supra, come immancabile. La disposizione che garantisce il predetto riposo giornaliero è inserita dall’art. 17, c. 1, infatti, tra quelle che possono essere derogate (anche in peius) “mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative”, o — nel settore privato, in assenza di specifiche disposizioni contrarie contenute nei contratti collettivi nazionali — mediante “contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Per quanto riguarda, invece, il distinto profilo (giacché inerente non al quanto bensì al quando del lavoro) della collocazione oraria della prestazione lavorativa nella giornata, essa può essere disciplinata dai contratti collettivi, anche aziendali, o lasciata alla libertà gestionale del datore di lavoro. La materia ha delicate implicazioni di tutela della salute dei lavoratori, soprattutto nelle aziende che lavorano su 2 o 3 (ciclo continuo) turni, per cui è opportuno che sia prevista (e spesso lo è, da parte della contrattazione collettiva e/o del datore di lavoro) una ragionevole alternanza dei lavoratori turnisti tra i vari turni.
Domande da interrogazione
- Qual è il limite massimo giornaliero di ore lavorative secondo il d.lgs. n. 66/2003?
- I contratti collettivi possono derogare al diritto di 11 ore di riposo consecutivo?
- Come viene gestita la collocazione oraria della prestazione lavorativa nella giornata?
- Quali implicazioni ha la gestione dei turni di lavoro sulla salute dei lavoratori?
Il limite massimo giornaliero di ore lavorative è indirettamente fissato a 13 ore, derivante dal diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 66/2003.
Sì, i contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali più rappresentative possono derogare al diritto di 11 ore di riposo consecutivo, anche in peius, come previsto dall'art. 17, c. 1.
La collocazione oraria della prestazione lavorativa può essere disciplinata dai contratti collettivi, anche aziendali, o lasciata alla libertà gestionale del datore di lavoro.
La gestione dei turni di lavoro ha delicate implicazioni sulla salute dei lavoratori, specialmente nelle aziende che operano su 2 o 3 turni, rendendo opportuna una ragionevole alternanza dei lavoratori tra i vari turni.