Concetti Chiave
- Il Parlamento detiene il potere esclusivo di legiferare su materie centrali come leggi ordinarie e di politica estera.
- La fase di iniziativa legislativa può essere avviata da varie fonti, tra cui il governo, parlamentari, elettori, consigli regionali e CNEL.
- Il procedimento ordinario per l'approvazione delle leggi comprende l'esame iniziale da parte di una commissione e successiva votazione da parte dell'assemblea parlamentare.
- Il procedimento decentrato consente alle commissioni permanenti di approvare leggi più rapidamente, ma con limitazioni per garantire il potere legislativo delle camere.
- Le leggi approvate entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, salvo casi urgenti che riducono o annullano questo periodo.
Funzioni del Parlamento: processo legislativo
Le funzioni del Parlamento sono:La funzione legislativa:
Solo il parlamento ha il potere di legiferare su materie di esclusiva competenza del potere centrale come le leggi ordinarie o di politica estera. Per la formazione delle leggi abbiamo quattro fasi:
Fase 1, Iniziativa legislativa: inizia con la presentazione di un progetto di legge formulato in capitoli ed articoli, ad una delle Camere.
Tale iniziativa spetta:
- Al governo (iniziativa governativa) con la presentazione di un disegno di legge
- Ad uno o più parlamentari che condividono una stessa proposta con relativa motivazione (iniziativa parlamentare)
- Quando ne facciano richiesta almeno cinquantamila elettori (iniziativa popolare).
- Ad ogni Consiglio regionale ma deve prima essere approvata dall’assemblea regionale e poi inviata ad una delle Camere da parte del Presidente della Giunta regionale.
- Al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) per le proposte in materia economica e sociale.
- Ad ogni Consiglio comunale per quanto riguarda i confini e i comuni di appartenenza delle province sentendo il parere obbligatorio ma non vincolante della regione di appartenenza.
Fase 2, discussione e approvazione: Per questa fase sono previsti due distinti procedimenti:
A) Procedimento ordinario che si articola in due fasi:
1) Esame della legge da parte della commissione in sede referente: il progetto viene valutato prima da una commissione scelta in base alla materia di pertinenza che analizza e modifica il testo.
2) Discussione ed approvazione: qui partecipa tutta l’assemblea parlamentare dove il progetto passa in aula per la discussione e approvazione articolo per articolo e poi interamente, con votazione con il procedimento elettronico a maggioranza. Successivamente il testo passa all’altra Camera che farà lo stesso: se non apporta nessuna modifica la legge è approvata, altrimenti il disegno deve ritornare alla prima camera fin quando non approvano lo stesso testo (navetta).
Tale procedimento è obbligatorio per:
- leggi in materia costituzionale ed elettorale;
- leggi di conversione dei decreti-legge;
- leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;
- leggi di approvazione di bilanci e consuntivi.
B) Procedimento decentrato con commissione in sede deliberante: in questo procedimento tutte le fasi del procedimento ordinario sono attribuite alla Commissione permanente in base alla materia che ha anche il potere di approvare la legge. Questo procedimento è adottato per i disegni di legge urgenti e anche qui è prevista la navetta fra le Commissioni competenti.
Tale procedimento è più veloce ma essendo approvato da un numero ristretto di parlamentari potrebbe sminuire il potere legislativo delle camere. Per questo motivo la costituzione ha posto una limitazione: se il governo, 1/10 dei membri di una camera o ⅕ della commissione competente ne richiedono la sospensione, il processo deve continuare con il procedimento ordinario.
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione (vacatio legis) la legge entra in vigore producendo i suoi effetti. In alcuni casi urgenti la vacatio legis può essere ridotta o annullata (decreti legge).
Domande da interrogazione
- Quali sono le fasi del processo legislativo nel Parlamento?
- Chi può presentare un'iniziativa legislativa?
- Quali sono i procedimenti previsti per la discussione e approvazione delle leggi?
- Cosa accade dopo la pubblicazione di una legge?
Il processo legislativo si articola in quattro fasi: iniziativa legislativa, discussione e approvazione, promulgazione e pubblicazione.
L'iniziativa legislativa può essere presentata dal governo, da parlamentari, da almeno cinquantamila elettori, dai Consigli regionali, dal CNEL e dai Consigli comunali.
Sono previsti due procedimenti: il procedimento ordinario, obbligatorio per alcune leggi specifiche, e il procedimento decentrato con commissione in sede deliberante, utilizzato per disegni di legge urgenti.
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, la legge entra in vigore, ma in casi urgenti la vacatio legis può essere ridotta o annullata.