Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Le fonti del diritto sono fatti o atti che l'ordinamento giuridico riconosce per produrre norme giuridiche, caratterizzate da generalità e astrattezza.
  • Fonti di produzione e fonti sulla produzione sono concetti distinti ma collegati: le prime introducono regole giuridiche, mentre le seconde regolano la creazione di nuove fonti.
  • Le fonti di cognizione, come la Gazzetta Ufficiale, permettono di conoscere le norme e il loro inizio di efficacia, distinguendosi tra quelle con valore legale e quelle conoscitive.
  • Il d.p.r. 1092/1995 disciplina la promulgazione, emanazione e pubblicazione delle leggi, regolando anche la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.
  • L'ordinamento giuridico impone la pubblicazione ufficiale delle leggi e applica i principi «iura novit curia» e «ignorantia legis non excusat».

Fonti di produzione e fonti sulla produzione

Si definiscono fonti del diritto i fatti o gli atti che l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche. Requisiti delle norme giuridiche sono: la generalità, l’essere cioè riferite a una pluralità di soggetti, e l’astrattezza, il prevedere una regola ripetibile nel tempo a prescindere dal caso concreto.
Fonti di produzione e fonti sulla produzione sono due concetti ben distinti. Tale distinzione, però, ha un valore solo dal punto di vista didattico.

Le fonti di produzione sono tutti quegli atti o fatti a cui l’ordinamento riconosce la capacità di introdurre regole che appartengono al settore giuridico (regolamento, legge costituzionale, statuto regionale, ecc). Si tratta, dunque, di tutti quegli strumenti che introducono nel nostro ordinamento regole che questo riconosce come proprie. Le fonti di produzione contengono quindi il procedimento di formazione di altre fonti del diritto. Ciò consente di creare un diretto collegamento con le fonti sulla produzione, che sono costituite dall’insieme di regole che determinano e disciplinano le modalità di produzione di nuove fonti giuridiche. A tal proposito è importante tener conto di un altro tipo di fonti: le cosiddette fonti di cognizione, strumenti che consentono di conoscere il diritto (libri, carte costituzionali, siti internet, ecc). L’esempio più classico di fonte di cognizione è costituito dalla gazzetta ufficiale, la quale non solo consente di conoscere le regole che acquisiscono la propria efficacia normativa, ma permette anche di conoscere il giorno a partire dal quale esse entrano in vigore. Nell’ambito delle fonti di cognizione bisogna distinguere fra quelle che hanno valore legale, quali ad esempio la Gazzetta ufficiale, e quelle che, invece, hanno valore meramente conoscitivo, come ad esempio la banca normattiva. Le modalità di promulgazione, emanazione e pubblicazione delle leggi sono disciplinate dal testo unico di cui al d.p.r. 1092/1995, che regolamenta persino la pubblicazione della Gazzetta ufficiale.

Le fonti sulla produzione più importanti sono dunque le fonti che hanno la capacità di certificare l’entrata in vigore di una determinata norma giuridica. Infine è possibile dire che le fonti sulla produzione definiscono il modo in cui un atto normativo deve essere approvato.
L’ordinamento giuridico prevede la pubblicazione delle leggi in forma ufficiale; l’applicazione del principio iura novit curia (il giudice è tenuto a conoscere la legge) e l’applicazione del principio «ignorantia legis non excusat» (nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge).

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra fonti di produzione e fonti sulla produzione?
  2. Le fonti di produzione sono atti o fatti che introducono regole giuridiche nell'ordinamento, mentre le fonti sulla produzione disciplinano le modalità di creazione di nuove fonti giuridiche.

  3. Qual è il ruolo delle fonti di cognizione nel contesto giuridico?
  4. Le fonti di cognizione permettono di conoscere il diritto, come la Gazzetta ufficiale, che informa sulle regole e la loro entrata in vigore.

  5. Come viene garantita la conoscenza delle leggi secondo l'ordinamento giuridico?
  6. L'ordinamento prevede la pubblicazione ufficiale delle leggi e applica i principi iura novit curia e ignorantia legis non excusat.

Domande e risposte

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