Concetti Chiave
- Le fonti di produzione del diritto includono fonti scritte di natura politica e fonti non scritte come consuetudinarie, giurisprudenziali, convenzionali e divine.
- Le fonti consuetudinarie derivano da comportamenti uniformi e mantengono un ruolo significativo sia a livello nazionale che internazionale.
- Le fonti giurisprudenziali si fondano su soluzioni razionali proposte da esperti del diritto.
- Le fonti convenzionali, come contratti collettivi e convenzioni costituzionali, si basano sul rispetto degli impegni assunti.
- Le fonti divine, legate all'obbedienza a un'entità sovrannaturale, possono assumere un ruolo predominante in alcune comunità religiose, come nella costituzione iraniana del 1979.
Le fonti di produzione del diritto
Le fonti di produzione del diritto sono perlopiù fonti scritte di natura «politica», definite tali perché volute dai titolari del potere statale.
Le fonti politiche sono affiancate da fonti di diversa natura, classificate in molteplici categorie a seconda della ragione che ne giustifica la creazione:
- fonti consuetudinarie, giustificate dalla uniformazione a condotte tenute in precedenza. Nonostante la generale preferenza per il diritto scritto, ritenuto espressione più stabile della volontà statale, le fonti consuetudinarie hanno mantenuto e tutt’oggi conservano un importante ruolo sia in ambito nazionale sia nel panorama internazionale;
- fonti giurisprudenziali, giustificate sulla base delle soluzioni razionali avanzate dagli esperti del diritto;
- fonti convenzionali, giustificate dal principio del rispetto degli impegni assunti. Fra esse rientrano i contratti collettivi di lavoro e le convenzioni costituzionali (formate dai titolari degli organi costituzionali);
- fonti divine, giustificate dal principio dell’obbedienza alla divinità. Esse sono caratterizzate da una volontà sovrannaturale che formerebbe i precetti normativi, facendo corrispondere alla loro violazione sanzioni ultraterrene.
Il ruolo del diritto divino
In particolare, il diritto divino è proprio di comunità religiose in cui si configura come elemento sovraordinato rispetto al diritto della società politica. Altre volte, invece, esso è caratterizzato da un vero e proprio rapporto di immedesimazione: un esempio è costituito dalla costituzione iraniana del 1979, in cui sono state recepite integralmente le fonti religiose derivanti dalla lettura del Corano.
Queste tre distinte tipologie di fonti (giurisprudenziali, divine e convenzionali) sono affiancate dalle cosiddette «fonti necessitate», che subordinano la loro validità alla volontà trascendente, dunque non propria degli organi politici bensì del divino.