Concetti Chiave
- I vincoli delle fonti UE sono più intensi rispetto a quelli internazionali, influenzando significativamente gli ordinamenti degli stati membri.
- Le fonti del diritto UE derivano dai trattati, che fungono da "fonti originarie", mentre le norme che ne derivano sono "fonti derivate".
- L'articolo 288 della legge 400 introduce raccomandazioni e pareri come atti non vincolanti, accanto agli atti vincolanti dell'UE.
- Le fonti UE sono legiferate dal parlamento e dal consiglio dei ministri, con la commissione che può stimolare l'iniziativa legislativa.
- Le direttive autoapplicate sono una tipologia di fonte derivata, adottabili automaticamente se chiare e in caso di inerzia dello Stato.
Fonti derivate
I vincoli imposti dalle fonti dell’UE sono molto più intensi rispetto a quelli stabiliti dalle fonti internazionali. Le regole poste in essere dall’UE hanno un’incidenza estremamente rilevante sugli ordinamenti degli stati aderenti. Per comprendere quali siano i vincoli disciplinati dall’UE bisogna esaminare l’articolo 288 della legge 400, il quale prevede due tipi di atti non vincolanti, raccomandazioni e pareri, i quali, affiancati ai cosiddetti atti vincolanti, disciplinano il rapporto che intercorre tra fonti dell’UE e fonti del diritto interno agli stati.
La legittimazione giuridica dell’Unione Europea è sempre rappresentata da un trattato.
Le fonti dell’UE sono legiferate da due organizzazioni: il parlamento dell’UE e il consiglio dei ministri. La commissione dell’UE può indurre tali organi ad acquisire iniziativa legislativa.
I due atti non vincolanti introdotti dall’articolo 288 sono le raccomandazioni e i pareri. Essi sono definiti non vincolanti poiché prescindono dalla prescrizione. Tali atti si manifestano tramite una presa di posizione a proposito di un argomento specifico o si limitano a stimolare un organo ad acquisire una decisione o un’iniziativa.
Una peculiare tipologia di fonte derivata è costituita dalle direttive autoapplicate, le quali possono essere adottate automaticamente, a differenza di tutte le altre direttive, la cui adozione richiede l’emanazione di un atto normativo interno. Ciò è possibile qualora sussistano due requisiti fondamentali: l’estrema chiarezza ed essenzialità di tale direttiva; l’inerzia attuativa da parte dello Stato.