Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'entrata in vigore di un trattato avviene dopo la ratifica da parte di un numero minimo di stati, ma alcuni accordi possono entrare in vigore con la sola firma dei contraenti.
  • I trattati richiedono pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale per garantirne l'osservanza, sottolineando l'importanza della trasparenza nel loro recepimento.
  • Le regole internazionali consuetudinarie sono recepite automaticamente nel sistema giuridico italiano tramite un procedimento speciale di rinvio.
  • Le norme consuetudinarie recepite possono abrogare disposizioni incompatibili e non possono essere derogate da leggi ordinarie successive.
  • Il recepimento delle fonti consuetudinarie necessita di interpretazione estensiva per colmare eventuali lacune, similmente ai trattati.

Indice

  1. Entrata in vigore dei trattati
  2. Recepimento e trasparenza

Entrata in vigore dei trattati

Generalmente, l’entrata in vigore di un trattato sul piano del diritto internazionale avviene in seguito alla ratifica da parte di un numero minimo variabile di stati. Gli accordi in forma semplificata, cioè quelli la cui ratifica non richiede l’autorizzazione parlamentare ex art. 80 Cost., possono però entrare in vigore con la sola firma dei contraenti, dunque senza la ratifica del Capo dello Stato. Come stabilito nel testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi del 1985, ne devono essere assicurate la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale affinché vi possa essere adeguata osservanza delle regole in essi contenute.

Recepimento e trasparenza

Il recepimento dei trattati internazionali richiede quindi la massima trasparenza con l’obiettivo di darne pieno adempimento.
Come detto, il recepimento delle regole consuetudinarie nel nostro ordinamento avviene in via automatica (ex art. 10 Cost.) secondo il procedimento speciale di rinvio. Come stabilito dalla Corte di Cassazione nel 1989, le norme recepite automaticamente ex art. 10 Cost. sono applicabili e possono abrogare eventuali disposizioni anteriori con esse incompatibili: come le norme pattizie, anche quelle consuetudinarie sono interposte; esse, infatti, non possono essere derogate da leggi ordinarie anche se emanate successivamente. In caso di violazione di una norma consuetudinaria automaticamente recepita sul piano del diritto interno è possibile invocare la violazione indiretta dell’art. 10 Cost.

Analogamente a quanto accade per i trattati, il recepimento delle fonti consuetudinarie richiede comunque lo svolgimento di un’attività di interpretazione estensiva che ne colmi l’eventuale incompletezza (non self-executing).

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