Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'accordo contrattuale è efficace solo se rispetta i requisiti legali e formali imposti dal legislatore.
  • La validità del contratto consente alle parti di attribuirgli effetti giuridici, legittimandolo a produrre tali effetti.
  • Il principio di relatività stabilisce che il contratto produce effetti verso i terzi solo nei casi previsti dalla legge.
  • Estendere gli effetti di un contratto a soggetti non beneficiari sarebbe ingiustificabile, proteggendo così gli interessi propri delle parti coinvolte.
  • Eccezioni come la fideiussione permettono a un terzo di garantire per l'inadempimento del debitore principale.

Efficacia dell’accordo fra le parti

L’accordo stipulato fra le parti per costituire, estinguere o modificare un rapporto giuridico contrattuale è efficace a condizione che vengano rispettati i requisiti imposti dal legislatore.
Il contratto è efficace se le parti possono attribuirgli effetti giuridici per via della sua validità (regolarità formale), la validità legittima il contratto a produrre tali effetti.
L’art. 1372 stabilisce un altro importante principio: il contratto produce effetti verso i terzi solo nei casi previsti dalla legge (principio di relatività degli effetti del contratto).

La logica dietro questa previsione è semplice: chi conclude il contratto lo fa per tutelare un interesse proprio, per questo estendere gli effetti del contratto a soggetti che non traggono benefici dalla tutela di tali interessi sarebbe del tutto ingiustificabile.
Così, ad esempio, nessuno potrebbe mai imporre a Caio di divenire mutuatario nel contratto che è stato concluso da Tizio. Ciò nemmeno qualora l’effettivo debitore promettesse al creditore che sarà un terzo ad adempiere: le ripercussioni di una simile dichiarazione mendace si abbatterebbero unicamente sul promittente.
In sostanza, è vietato imputare alla sfera patrimoniale altrui le conseguenze di un contratto stipulato per soddisfare un proprio interesse. Ovviamente vi sono delle eccezioni: la fideiussione, ad esempio, consente a un terzo di garantire al creditore per l’eventuale inadempimento del debitore principale.

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