Concetti Chiave
- L'abrogazione non elimina completamente le norme, ma ne limita l'applicabilità ai fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della nuova legge.
- L'unico caso in cui l'efficacia di una disposizione viene cancellata retroattivamente è la decadenza di un decreto legge non convertito in legge.
- Le norme abrogate continuano ad avere effetti sui rapporti pregressi, a meno che il legislatore non disponga diversamente in modo retroattivo.
- In materia penale, se una norma abrogata è più favorevole al reo, deve essere applicata nonostante l'abrogazione.
- L'abrogazione tacita si verifica quando nuove norme sono incompatibili con disposizioni precedenti, richiedendo l'applicazione della norma successiva.
Indice
Delimitazione dell'efficacia delle norme
Come ha affermato la Corte costituzionale nella sent. 49/1970: «l’abrogazione non tanto estingue le norme, quanto piuttosto ne delimita la sfera materiale di efficacia, e quindi l’applicabilità, ai fatti verificatisi sino a un certo momento del tempo: che coincide, per solito e salvo sia diversamente disposto dalla nuova legge, con l’entrata in vigore di quest’ultima». Vi è un solo caso in cui l’ordinamento prevede la cancellazione dell’efficacia di una disposizione, e con effetti ex tunc: la decadenza di un decreto legge per mancata conversione in legge.
Effetti della norma abrogata
Questa affermazione è l’unica compatibile con la tesi pacificamente accolta che la norma abrogata può (anzi deve) continuare a svolgere i propri effetti sui rapporti pregressi – siano essi pendenti o esauriti – maturati in data anteriore all’entrata in vigore della legge abrogatrice, a meno che il legislatore non escluda tale evenienza disponendo retroattivamente. E ciò è vero al punto che, in materia penale, deve applicarsi la norma anteriore, pur abrogata, se più favorevole al reo. Ma anche in caso di abrogazione con effetti retroattivi la norma rimane fonte di disciplina per i rapporti esauriti. Nella stessa materia, dunque, coesisteranno due complessi normativi: quello originario della disposizione abrogata e quello vigente pro futuro derivante dalla successiva disposizione abrogatrice.
Abrogazione tacita e antinomie normative
La cosiddetta abrogazione tacita si determina allorché si verifica una incompatibilità fra le nuove norme e quelle ricavabili da precedenti disposizioni. In questo caso si prescinde dall’espressa volontà del legislatore di abrogare la normativa precedente e, quindi, solo impropriamente si può parlare di abrogazione. L’art. 15 delle preleggi, al di là dell’espressione usata, impone all’interprete, in caso di contrasto fra norme che si succedono nel tempo, di applicare la norma successiva. È questa cioè una delle regole per la risoluzione delle antinomie normative.
Domande da interrogazione
- Qual è l'effetto dell'abrogazione di una norma secondo la Corte costituzionale?
- Come si applicano le norme abrogate ai rapporti pregressi?
- Cosa si intende per abrogazione tacita e come si risolvono le antinomie normative?
L'abrogazione delimita la sfera materiale di efficacia delle norme, applicandole solo ai fatti verificatisi fino all'entrata in vigore della nuova legge, salvo diversa disposizione.
Le norme abrogate continuano a produrre effetti sui rapporti pregressi, a meno che il legislatore non disponga diversamente in modo retroattivo, e in materia penale si applica la norma anteriore se più favorevole al reo.
L'abrogazione tacita avviene quando c'è incompatibilità tra nuove norme e precedenti, senza espressa volontà di abrogazione. L'art. 15 delle preleggi impone di applicare la norma successiva in caso di contrasto.