Concetti Chiave
- La Carta UE riconosce i diritti dei bambini, garantendo protezione e cure necessarie per il loro benessere.
- In Italia, entrambi i genitori hanno il diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, anche in caso di divorzio.
- I figli naturali sono equiparati ai figli legittimi per quanto riguarda il mantenimento e l'educazione.
- In caso di disaccordi importanti tra i genitori, il giudice decide basandosi sull'interesse superiore del bambino.
- I bambini hanno il diritto di mantenere relazioni personali con entrambi i genitori, salvo che ciò non sia contrario al loro interesse.
E' possibile parlare della famiglia senza fare riferimento ai figli? Domanda retorica. A questo proposito la Carta UE riconosce ed esplicita i diritti del bambino; in particolare "i bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere», (art. 24 Carta UE). Nella stessa direzione si colloca l'art. 30 Cost. it secondo cui "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli». Dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, il diritto-dovere di educare i figli ricade su entrambi i coniugi, che lo mantengono anche in caso di i divorzio (e di eventuale nuovo matrimonio).
L'obbligo di mantenere ed educare si estende ai figli naturali (nati fuori dal matrimonio) che vengono equiparati ai figli legittimi (nati da due coniugi). In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascun genitore può ricorrere al giudice, che decide tenendo in considerazione solo "l'interesse superiore del bambino» che "deve essere considerato preminente» (art. 24 Carta UE).L'art. 24 Carta UE prosegue affermando che, «sulle questioni che li riguardano», i bambini "possono esprimere liberamente la propria opinione che viene presa in considerazione «in funzione della loro età e della loro maturità». L'art. 24 Carta UE stabilisce che "ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori", ma considera anche l'ipotesi che questo possa essere "contrario al suo interesse». In casi particolarmente gravi, quando nessuno dei genitori è in grado di educare i figli, il Tribunale dei minori pronuncia la "decadenza della potestà sui figli», e vengono presi in esame altri provvedimenti (affidamento, adozione).