Concetti Chiave
- Il divieto di retroattività tutela i diritti quesiti, impedendo che una nuova legge possa modificare situazioni già definite.
- In materia penale, la retroattività è assolutamente vietata, garantendo che nessuno sia punito per fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge.
- L'abrogazione delle leggi avviene quando un nuovo atto normativo elimina o limita l'efficacia di una norma precedente.
- Esistono tre tipi di abrogazione: espressa, per incompatibilità e per nuova disciplina dell'intera materia.
- La deroga si distingue dall'abrogazione poiché crea eccezioni circoscritte nel tempo, spazio o destinatari, senza eliminare la norma generale.
Divieto di retroattività e limiti normativi
Il limite alla retroattività si giustifica con l’esigenza di garantire i diritti quesiti, cioè le situazioni che, perfezionatesi sulla base di una determinata disciplina, non possono essere messe in discussione da una legge successiva, e di garantire perciò la certezza del diritto. Il divieto di retroattività, invece, è assoluto e inderogabile per le leggi in materia penale, essendo stabilito dall’art.
25.2 Cost. che «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». Diverso è il principio di retroattività delle leggi più favorevoli al reo, previsto non dalla Costituzione ma dal codice penale (art. 2), che è suscettibile di deroghe in taluni casi (v. sent. 236/2011).Gli atti normativi, dunque, cessano di essere efficaci a seguito dell’abrogazione da parte di successivi atti equiparati. L’effetto abrogativo presuppone un contrasto fra due norme entrambe valide ma deliberate in tempi diversi: non elimina la norma precedente, bensì ne circoscrive nel tempo l’efficacia limitandola ai fatti sorti dalla data in cui era entrata in vigore a quella in cui è stata abrogata. Distinta dall’abrogazione è la deroga, che si ha allorché si prevede un’eccezione alla norma circoscrivendo il suo ambito di applicazione nel tempo o nello spazio o i suoi destinatari: resta però pienamente efficace la disciplina generale che si applica a tutti gli altri casi.
L’abrogazione, secondo l’art. 15 delle preleggi, può essere di tre tipi:
- abrogazione espressa, che è disposta direttamente dal legislatore quando nel testo di una legge vengono indicate le disposizioni preesistenti specificamente abrogate; all’interprete, in sede di applicazione, non resta che prendere atto dell’avvenuta abrogazione;
- abrogazione per incompatibilità, chiamata anche tacita, che non è disposta dal legislatore, a differenza di quella espressa, ma viene accertata in via applicativa quando l’interprete rileva il contrasto fra due norme dal contenuto incompatibile, per cui deve scegliere fra l’una e l’altra;
- abrogazione per nuova disciplina dell’intera materia già regolata da una legge anteriore, cosicché la nuova disciplina si sostituisce alla precedente, considerata implicitamente abrogata anche se non contrastante con la legge sopravvenuta.
Domande da interrogazione
- Qual è il motivo principale del divieto di retroattività delle leggi?
- In quali casi il principio di retroattività delle leggi più favorevoli al reo può essere derogato?
- Quali sono i tre tipi di abrogazione previsti dall’art. 15 delle preleggi?
Il divieto di retroattività si giustifica con l’esigenza di garantire i diritti quesiti e la certezza del diritto, impedendo che situazioni perfezionate sotto una determinata disciplina vengano messe in discussione da leggi successive.
Il principio di retroattività delle leggi più favorevoli al reo, previsto dal codice penale, può essere derogato in taluni casi, come indicato nella sentenza 236/2011.
L’art. 15 delle preleggi prevede tre tipi di abrogazione: espressa, disposta direttamente dal legislatore; per incompatibilità, accertata in via applicativa; e per nuova disciplina, dove una nuova legge sostituisce implicitamente la precedente.