Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Nei paesi di common law, il diritto creato dai giudici è la principale fonte normativa.
  • I giudici creano norme risolvendo conflitti specifici, che diventano vincolanti per casi analoghi futuri.
  • Il sistema dei precedenti giudiziari garantisce che le decisioni dei giudici assumano valore di norme generali e astratte.
  • Rispetto al sistema continentale, il common law crea norme partendo da casi concreti, non solo da leggi astratte.
  • Le norme giuridiche possono variare in generalità, ma le più generali si applicano indistintamente a chiunque o a qualsiasi fatto.

Indice

  1. Il ruolo del giudice nel common law
  2. Il principio del precedente giudiziario

Il ruolo del giudice nel common law

Nei paesi di common law il diritto creato dal giudice è la principale fonte del diritto: là il giudice crea, egli stesso, la norma secondo la quale risolvere il conflitto; mentre assume carattere eccezionale (anche se, in progresso di tempo, importanza crescente) la legge che precostituisce norme generali ed astratte.

Il principio del precedente giudiziario

In questi paesi, tuttavia, vige il principio del precedente giudiziario vincolante, sicché la norma creata dal giudice finisce con l'assumere, per i giudici che successivamente affronteranno casi analoghi, lo stesso valore di una norma generale ed astratta.
La differenza, rispetto al sistema continentale, sta essenzialmente nel diverso modo di creare norme destinate, pur sempre, a diventare generali ed astratte: anche per sentenze dei giudici, e partendo dai casi concreti, anziché solo per leggi, che muovono da ipotesi prefigurate in astratto.

Il grado di generalità e di astrattezza delle norme giuridiche può essere più o meno elevato. Il più alto grado è raggiunto dalle norme che si rivolgono, indistintamente, a chiunque (ad esempio, l'articolo 575 codice penale: «chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione» eccetera) o che si riferiscono a qualunque fatto(ad esempio, l'articolo 2043 codice civile: «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»).

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