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Concetti Chiave

  • Il diritto naturale è il riconoscimento di diritti inalienabili come autodifesa, libertà e proprietà, non abrogabili dal legislatore.
  • Originato nella Grecia antica, il concetto di diritto naturale fu ripreso dai giuristi romani come ius gentium.
  • Nel medioevo, i canonisti esplorarono diverse accezioni del diritto naturale, spesso identificandolo con il diritto divino.
  • Tommaso d’Aquino considerava il diritto naturale come oggettivo e razionale, legato alla natura e alla volontà divina.
  • Guglielmo da Ockham differenziò tra l'uso dei beni per necessità e la loro proprietà, separando il diritto naturale da quello positivo umano.

Diritto naturale

Concetto di particolare importanza è quello di diritto naturale, inteso come diritto fondamentale dell’individuo, ovvero il riconoscimento che alcune pretese o facoltà esercitate dall’individuo – autodifesa, libertà, proprietà – sono la manifestazione di sui diritti inalienabili e fondamentali, non abrogabili da parte del legislatore. Il concetto di diritto naturale, di origine greca, trova frequenti richiami presso i giuristi romani – ius gentium.

Nella concezione antica il diritto naturale è concepito come un insieme di regole dettate dall’ordine della natura, alle quali l’uomo deve obbedienza. Si tratta di un diritto superiore ed oggettivo. Nel medioevo furono in particolare i canonisti a dedicare attenzione al significato del ius naturale: essi distinguevano più accezioni del concetto di diritto naturale. La posizione di preminenza del diritto naturale sul diritto positivo, fu costantemente riconosciuta, soprattutto perché lo si identificava con il diritto divino. La natura e le sue leggi avevano per fonte la divinità.

In tal senso si contrapposero due correnti: Tommaso d’Aquino riteneva inerente al diritto naturale l’elemento razionale, in quanto Dio stesso non poteva derogarvi essendo alla fonte della ragione quanto della natura – il diritto naturale come diritto oggettivo. Diversa fu la posizione assunta da alcuni maestri della scuola francescana, nell’intento di difendere la regola di San Francesco che vietava la proprietà dei beni per i monaci. Fu Guglielmo da Ockham a sviluppare una tesi che ammetteva di usare dei beni per le necessità della vita ma ne negava l’azionabilità, distinguendo il diritto naturale da quello umano positivo.

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