Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'art. 41 della Costituzione tutela la libertà di iniziativa economica privata, ponendola però sotto limiti per garantire un equilibrio con l'attività economica pubblica.
  • La legge può indirizzare e coordinare l'attività economica privata e pubblica a fini sociali, ponendo entrambe in posizione subordinata alla regolazione pubblica.
  • L'iniziativa economica privata, seppur libera, non deve contrastare con l'utilità sociale e deve rispettare sicurezza, libertà e dignità umana.
  • Il legislatore ha il compito di bilanciare la libertà economica con altri valori costituzionali, senza vincolare l'attività economica privata a meno che la legge non disponga diversamente.
  • L'art. 41 non funzionalizza complessivamente l'attività economica dei privati, ma permette la regolamentazione caso per caso per mantenere l'equilibrio costituzionale.

Diritto di iniziativa economica

L’art. 41 Cost. tutela l’iniziativa economica privata o libertà di impresa, che trova nel diritto di proprietà un presupposto logico, e contemporaneamente la sottopone a limiti. Dalla lettura di questo articolo si trae che il costituente ha voluto delineare un sistema economico in cui l’iniziativa non è né soltanto pubblica, né soltanto privata. In tal senso è chiara la statuizione del terzo comma, dove si afferma che la legge può indirizzare e coordinare «a fini sociali» tanto l’«attività economica pubblica» quanto quella «privata», le quali vengono così a porsi in posizione di pari subordinazione all’attività regolativa pubblica.

Dall’affermazione del primo comma che «l’iniziativa economica privata è libera» si trae la garanzia che neppure la legge può obbligare il privato a intraprendere una qualsiasi attività di natura economica.

Rispetto alle altre libertà costituzionalmente garantite, però, la Costituzione ha approntato forme di tutela meno intense. Basti pensare all’«utilità sociale», rispetto alla quale l’iniziativa privata non può porsi «in contrasto», e al suo svolgersi in modo da non recare «danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana» (art. 41.2), oppure ai menzionati «fini sociali» verso i quali la legge, attraverso «i programmi e i controlli opportuni», può indirizzare e coordinare l’attività economica. Se quindi l’iniziativa economica privata (e cioè la scelta di intraprendere, attraverso l’organizzazione di determinati mezzi, una certa attività) è «libera», il concreto svolgimento dell’attività che ne deriva incontra i suddetti limiti negativi (necessari, come l’utilità sociale e la sicurezza, libertà e dignità umana) e positivi (eventuali, come l’effettiva adozione di strumenti di indirizzo e coordinamento). Ciò non implica che il dispiegarsi dell’iniziativa economica sia in alcun modo positivamente vincolato o programmato a prescindere da un’esplicita disposizione di legge. In altre parole, l’attività economica dei privati non è complessivamente «funzionalizzata» dalla Costituzione. Tutt’al più l’art. 41 conferisce al legislatore il compito di ricercare, caso per caso, il giusto equilibrio fra l’esercizio della libertà di iniziativa economica privata e altri valori costituzionalmente rilevanti.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo dell'articolo 41 della Costituzione riguardo all'iniziativa economica privata?
  2. L'articolo 41 della Costituzione tutela l'iniziativa economica privata, garantendo la libertà di impresa, ma la sottopone a limiti per garantire che non contrasti con l'utilità sociale e non rechi danno alla sicurezza, libertà e dignità umana.

  3. In che modo la legge può influenzare l'attività economica secondo l'articolo 41?
  4. La legge può indirizzare e coordinare l'attività economica, sia pubblica che privata, a fini sociali, attraverso programmi e controlli opportuni, mantenendo un equilibrio tra libertà economica e valori costituzionali.

  5. Quali sono i limiti imposti all'iniziativa economica privata dalla Costituzione?
  6. L'iniziativa economica privata deve rispettare l'utilità sociale e non deve arrecare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana, mentre la legge può adottare strumenti di indirizzo e coordinamento per fini sociali.

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