Fabrizio Del Dongo
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Concetti Chiave

  • L'articolo 7 della Costituzione sancisce l'indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa cattolica, regolati dai Patti Lateranensi del 1929.
  • Le modifiche ai Patti Lateranensi non richiedono una revisione costituzionale, purché siano previamente concordate tra Stato e Chiesa.
  • In assenza di accordo, lo Stato può modificare i Patti seguendo il più complesso procedimento di revisione costituzionale previsto dall'articolo 138.
  • La legge n° 810/1929, che ratifica i Patti Lateranensi, è considerata una fonte normativa atipica, superiore alle leggi ordinarie ma inferiore alle leggi costituzionali.
  • La Corte costituzionale ha equiparato le norme pattizie a quelle costituzionali, mantenendo il potere di verificare la loro costituzionalità.

Art. 7, comma 2 della Costituzione

L’art.7 della Costituzione recita:
Lo Stato e la Chiesa cattolica, sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Viene sancito il principio della bilateralità pattizia e richiama espressamente i Patti Lateranensi del 1929, come unica fonte per regolare i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, veri e propri accordi internazionali poiché alla Città de Vaticano sono riconosciuti i caratteri di indipendenza e della sovranità tipico di ogni Stato (comma 1).

Ai Patti Lateranensi è data rilevanza costituzionale
Successivamente, specifica il procedimento da seguire per modificare tali patti ed esclude la necessità di ricorrere ad una revisione costituzionale. Tali Patti possono essere modificati da una legge ordinaria, a condizione che le modifiche siano state prima concordate. Se l’accordo manca, lo Stato può procedere alle modifiche, ma deve ricorrere al procedimento previsto per la modifica della Costituzione dall’art.138 della Costituzione.
Art.138
“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione”
Quando fu redatta la Costituzione, questa clausola fu accettata dalla Chiesa perché essa contava sul partito della Democrazia Cristiana, il partito cattolico maggioritario in Parlamento, per scoraggiare tale possibilità visto che per approvare una legge costituzionale era necessaria una maggioranza molto ampia.
In questo modo, la legge di esecuzione di tale accordo acquista la capacità di resistenza passiva superiore alla stessa legge ordinaria, cioè si tratta di una fonte rinforzata che prevede un ulteriore elemento per la modifica o la cancellazione costituito dal preventivo accordo fra Stato e Chiesa cattolica.
In base all’art.7, comma 2 della Costituzione, la legge n° 810/1929 di ratifica e di esecuzione dei Patti Lateranensi si qualifica come fonte normativa atipica collocata, nella scala delle fonti giuridiche italiane, tra il gradino occupato dalle norme e le leggi costituzionali e il gradino occupato fra le leggi ordinarie con la conseguenza che le norme di origine pattizia non potranno mai essere abrogate, modificate o derogate da una legge ordinaria.
La Corte costituzionale, con sentenza n° 30/1971 ha qualificato le singole norme di derivazione pattizia come norme parificate a quelle prodotte dalle leggi costituzionali, ribadendo però il proprio potere di sindacato in merito alla costituzionalità delle norme pattizie.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il principio sancito dall'articolo 7 della Costituzione riguardo ai rapporti tra Stato e Chiesa cattolica?
  2. L'articolo 7 sancisce il principio della bilateralità pattizia, regolando i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica attraverso i Patti Lateranensi, riconoscendo l'indipendenza e la sovranità di entrambi.

  3. Come possono essere modificate le disposizioni dei Patti Lateranensi secondo l'articolo 7, comma 2?
  4. Le modifiche ai Patti Lateranensi possono avvenire tramite una legge ordinaria, purché siano concordate tra le parti. In assenza di accordo, è necessario seguire il procedimento di revisione costituzionale previsto dall'articolo 138.

  5. Qual è la posizione della legge n° 810/1929 nella gerarchia delle fonti giuridiche italiane?
  6. La legge n° 810/1929 è considerata una fonte normativa atipica, situata tra le leggi costituzionali e le leggi ordinarie, e le norme di origine pattizia non possono essere abrogate o modificate da una legge ordinaria.

  7. Qual è il ruolo della Corte costituzionale riguardo alle norme derivanti dai Patti Lateranensi?
  8. La Corte costituzionale ha il potere di sindacare la costituzionalità delle norme pattizie, qualificandole come parificate a quelle prodotte dalle leggi costituzionali, come stabilito nella sentenza n° 30/1971.

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