Concetti Chiave
- I diritti della personalità, come il diritto al nome e all'onore, sono garantiti anche a chi non possiede diritti di proprietà o credito.
- Il diritto al nome è tutelato dall'articolo 6 del Codice civile, permettendo di agire legalmente contro l'uso illecito del proprio nome.
- In caso di abuso del nome, il giudice può ordinare la cessazione dell'uso improprio e il risarcimento del danno, con possibilità di pubblicazione della sentenza.
- Il diritto all'onore è protetto sia penalmente che civilmente, con sanzioni per ingiuria e diffamazione, oltre all'obbligo di risarcimento dei danni morali.
- L'articolo 594 del Codice penale prevede pene per le offese all'onore, con aumento delle sanzioni se commesse in presenza di più persone.
Diritto al nome: Nel nostro Paese, l'articolo 6 del Codice civile stabilisce che "ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito». Chiunque veda contestato il diritto a usare il proprio nome, o scopra che qualcuno ne abbia fatto un uso illecito, ha diritto a chiede al giudice la cessazione dell'abuso e il risarcimento del danno, non solo, ma «l'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali» (art. 7 Cod. civ).
Diritto all'onore: è protetto sia dal diritto penale (sanzioni per i reati di ingiuria e di diffamazione) sia dal diritto civile (obbligo del risarcimento dei danni morali). L'articolo 594 del Codice penale che "chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi", e che la stessa pena è prevista per "chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni diretti alla persona offesa»: tali pene "sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».