giannyetonia
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Concetti Chiave

  • I diritti della personalità, come il diritto al nome e all'onore, sono garantiti anche a chi non possiede diritti di proprietà o credito.
  • Il diritto al nome è tutelato dall'articolo 6 del Codice civile, permettendo di agire legalmente contro l'uso illecito del proprio nome.
  • In caso di abuso del nome, il giudice può ordinare la cessazione dell'uso improprio e il risarcimento del danno, con possibilità di pubblicazione della sentenza.
  • Il diritto all'onore è protetto sia penalmente che civilmente, con sanzioni per ingiuria e diffamazione, oltre all'obbligo di risarcimento dei danni morali.
  • L'articolo 594 del Codice penale prevede pene per le offese all'onore, con aumento delle sanzioni se commesse in presenza di più persone.

Indice

  1. Diritti della personalità
  2. Diritto al nome
  3. Protezione dell'onore

Diritti della personalità

Diritti della personalità: esistono individui cosi poveri da non avere nè diritti di proprietà, nè diritti di credito; ma queste persone conservano intatti i diritti della personalità, fra cui ricordiamo il diritto al nome e il diritto all'onore.

Diritto al nome

Diritto al nome: Nel nostro Paese, l'articolo 6 del Codice civile stabilisce che "ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito». Chiunque veda contestato il diritto a usare il proprio nome, o scopra che qualcuno ne abbia fatto un uso illecito, ha diritto a chiede al giudice la cessazione dell'abuso e il risarcimento del danno, non solo, ma «l'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali» (art. 7 Cod. civ).

Protezione dell'onore

Diritto all'onore: è protetto sia dal diritto penale (sanzioni per i reati di ingiuria e di diffamazione) sia dal diritto civile (obbligo del risarcimento dei danni morali). L'articolo 594 del Codice penale che "chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi", e che la stessa pena è prevista per "chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni diretti alla persona offesa»: tali pene "sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».

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