Concetti Chiave
- Il codice civile considera opere dell'ingegno quelle caratterizzate da creatività nei campi delle scienze, arte, musica e letteratura.
- Le opere complesse sono un mix di opere autonome, mentre quelle collettive risultano dalla collaborazione inscindibile di più persone.
- Le opere dell'ingegno sono beni immateriali che si concretizzano in beni materiali, come nel caso dei prodotti Apple.
- I diritti morali sulle opere includono il diritto alla paternità, all'anonimato, e di opporsi a modifiche o ritirare l'opera per ragioni morali.
- I diritti patrimoniali permettono la cessione delle opere e il loro sfruttamento diretto o indiretto, trasferibili inter vivos o mortis causa.
Opere dell'ingegno e creatività
Il codice civile annovera fra le opere dell’ingegno solo quelle caratterizzate da creatività, appartenenti alle scienze, all’arte, alla musica, alla letteratura, ecc.
Si distingue fra opere complesse e collettive. Le prime sono costituite dalla commistione di più opere autonome; le seconde, invece, sono prodotte con il contributo inscindibile di più persone.
Le opere dell’ingegno sono beni immateriali: si fa riferimento all’invenzione, che poi si concretizza in un bene materiale. Pensiamo, ad esempio, ai prodotti Apple: l’opera dell’ingegno attiene alla mera ideazione del software, che in seguito si è concretizzata in iPhone, iPad e Mac.
Diritti morali e patrimoniali
Sulle opere dell’ingegno sono riconosciute due tipologie di diritti:
1) diritti morali: diritti della personalità irrinunciabili e inalienabili (attengono alla mera invenzione)
- diritto alla paternità dell’opera, cui si aggiungono diritto all’anonimato e all’uso di pseudonimi;
- diritto a non pubblicare l’opera;
- diritto di opporsi a ogni modificazione dell’opera;
- diritto di ritirare l’opera dal commercio per gravi ragioni morali.
2) diritti patrimoniali: consentono la cessione della proprietà sull’opera dell’ingegno
- diritto allo sfruttamento dell’opera in via diretta da parte dell’autore;
- diritto allo sfruttamento per via indiretta, mediante cessione dell’opera a terzi. La trasferibilità può aver luogo per atto inter vivos o mortis causa.