Concetti Chiave
- La Repubblica Italiana riconosce la salute come diritto fondamentale e garantisce cure gratuite agli indigenti.
- Nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario salvo per legge, che deve rispettare i limiti della persona umana.
- Prima del SSN, l'assistenza sanitaria era gestita da casse mutue legate a categorie lavorative, escludendo chi non lavorava.
- Nel 1978, la legge 883 ha istituito il SSN, rendendo la salute un bene pubblico universale e gratuito per tutti i cittadini.
- Le regioni italiane gestiscono l'organizzazione dei servizi sanitari e il finanziamento delle strutture sanitarie locali.
Diritto alla salute
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Evoluzione del sistema sanitario
Prima dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in Italia si veniva curati con le “casse mutue” ovvero istituti legati alle diverse categorie di lavoro a cui si era obbligatoriamente inscritti insieme ai propri familiari, finanziate con i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro. Chi non aveva un lavoro non aveva una copertura sanitaria e le stesse “mutue” davano servizi sanitari diversi a seconda della loro ricchezza.
Nel 1968 gli ospedalieri divennero enti pubblici poiché prima venivano gestiti da enti di assistenza e beneficienza.
Istituzione del SSN
La L. 883 del 1978, voluta dal Ministro della Salute Tina Anselmi, ha istituito il SSN che pose la salute come bene pubblico universale di cui doveva farsi carico interamente lo Stato e quindi gratuito per tutti i cittadini. Il SSN è finanziato attraverso la fiscalità generale e le imposte indirette (ticket).
Le regioni hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività sanitarie e dei criteri di finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliere.