Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Non esiste un vincolo giuridico di destinazione tra un tributo e una specifica spesa pubblica, anche se si afferma che un tributo finanzierà una nuova attività.
  • L'articolo 81 della Costituzione richiede che le nuove o maggiori spese siano coperte finanziariamente senza peggiorare l'equilibrio del bilancio corrente.
  • Il principio di unità del bilancio implica una valutazione complessiva delle entrate disponibili per coprire le nuove o maggiori spese pubbliche.
  • Se le entrate previste non sono sufficienti, è necessario introdurre nuove o maggiori entrate senza tagliare altre spese.
  • La pianificazione della copertura finanziaria deve considerare sia il bilancio corrente che le previsioni di bilancio pluriennali.

Indice

  1. Il vincolo giuridico di destinazione
  2. Prospettiva unitaria del bilancio

Il vincolo giuridico di destinazione

Anche quando nel dibattito politico-istituzionale si afferma che per finanziare una certa attività pubblica che comporta una nuova o maggiore spesa si dovrà aumentare un dato tributo, ciò non significa che si stia creando un vincolo giuridico di destinazione tra quel tributo e quella spesa.
L’art. 81 della Costituzione co. 3 Cost. obbliga il legislatore a provvedere alla copertura finanziaria delle nuove o maggiori spese. Ciò significa che in linea di principio la nuova o maggiore spesa pubblica che si vuole o si deve introdurre non deve peggiorare l’equilibrio finanziario, quello “disegnato” dal bilancio in corso di gestione in quell’anno, e anche quelli disegnati nelle previsioni di bilancio pluriennali per gli anni successivi.

Prospettiva unitaria del bilancio

Per cui individuare nell’ammontare di una certa (nuova o maggiore) entrata la provvista finanziaria per la (nuova o maggiore) spesa non comporta la creazione di alcun vincolo giuridico di destinazione tra l’una e l’altra, ma al contrario, proprio in applicazione del principio di unità del bilancio, ciò significa adottare una prospettiva “unitaria”, valutare cioè se e come si possa “coprire” quella spesa aggiuntiva rispetto al totale delle entrate disponibili: se la “massa” complessiva delle entrate previste non appare sufficiente, e non si intende ridurre altre spese, ecco che allora occorre appunto prevedere l’introduzione di una nuova o maggiore entrata, necessaria allo scopo.

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